Art. 8.
  Le offerte di  ogni singolo operatore relative alla  tranche di cui
al primo comma  del precedente art. 1 devono pervenire,  entro le ore
13 del giorno 10 settembre 1997, esclusivamente mediante trasmissione
di richiesta  telematica da  indirizzare alla Banca  d'Italia tramite
Rete  nazionale interbancaria,  con le  modalita' tecniche  stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
  In caso  di interruzione  duratura nel collegamento  della predetta
"Rete" troveranno applicazione le  specifiche procedure di "recovery"
previste  nella convenzione  tra la  Banca d'Italia  e gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.