IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                                  e
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620;
  Visto il codice  della navigazione, approvato con  regio decreto 30
marzo  1942,  n.  327,  ed il  relativo  regolamento  di  esecuzione,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  15 febbraio
1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  295  del 16  dicembre  1985,
concernente  l'adesione  alla convenzione  del  7  luglio 1978  sugli
standard di addestramento per il personale marittimo (IMO STCW 78);
  Visto il  comunicato del Ministero degli  affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  275 del 24  novembre 1987,  relativo ai
deposito presso il Segretariato generale  dell'IMO, in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  Convenzione
suddetta, entrata, pertanto,  in vigore, per l'Italia  il 26 novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
  Vista la risoluzione n. 1 adottata a Londra il 7 luglio 1995 con la
quale  sono state  approvate  modifiche  all'annesso alla  suindicata
Convenzione internazionale del 1978 (IMO STCW 95);
  Vista     la     comunicazione    del     Segretariato     generale
dell'Organizzazione marittima internazionale del  1 novembre 1996 con
la quale si comunica che, ai  sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della
suindicata  Convenzione  STCW  del   1978  i  suindicati  emendamenti
entreranno in vigore dal 1 febbraio 1997;
  Considerato che l'anzidetta Convenzione - nell'ambito dei requisiti
necessari allo svolgimento delle  funzioni connesse con le situazioni
di emergenza, la sicurezza sul lavoro e la sopravvivenza - stabilisce
alla tegola VI  / 4 i requisiti minimi obbligatori  relativi al primo
soccorso  sanitario  e  all'assistenza  medica  a  bordo  delle  navi
mercantili italiane;
  Considerato, in  particolare, che  i lavoratori  marittimi iscritti
nelle matricole della  gente di mare designati a  provvedere al primo
soccorso  sanitario   devono  dimostrare   di  avere   acquisito  una
competenza,  in  materia di  primo  soccorso  sanitario, del  livello
indicato alla tavola A - VI / 4 - 1 del codice STCW;
  Considerato, altresi',  che i  lavoratori marittimi  iscritti nelle
matricole della gente  di mare designati a  fornire assistenza medica
devono dimostrare  di avere  acquisito una  competenza in  materia di
assistenza medica del livello indicato alla tavola A - VI / 4 - 2 del
codice STCW;
  Ritenuto necessario disciplinare  l'attivita' per la certificazione
delle competenze di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a
bordo di navi  mercantili prevedendo, per il  rilascio delle relative
certificazioni, il superamento di appositi esami teorico - pratici da
effettuarsi sui programmi di cui alle suindicate  tavole A - VI / 4 -
1 e A - VI/4 - 2;
  Atteso che il Ministero della sanita' con decreto del 7 agosto 1982
ha  provveduto   alla  istituzione  -   ai  sensi  dell'art.   7  del
surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 620  - di  corsi di  formazione per gli  ufficiali imbarcati  o in
attesa di imbarco sulle navi mercantili italiane;
  Riconosciuto che gli anzidetti  corsi - tuttora regolarmente svolti
- rispondono alle esigenze contemplate dalla citata Convenzione IMO -
STCW  95 ed  in particolare  a quelle  della regola  VI /  4 relativa
all'assistenza medica a bordo di  navi mercantili di cui alla sezione
A - VI / 4, paragrafi 4, 5 e 6 del codice STCW 95;
  Ritenuto  comunque  opportuno  adeguare   il  programma  dei  corsi
anzidetti alle competenze in materia  di assistenza medica a bordo di
navi mercantili  previste alla tavola  A -  V1/4 - 2  determinando la
durata degli stessi in una settimana per un numero complessivo di ore
non inferiori  a quaranta delle  quali almeno dieci  di esercitazioni
pratiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le competenze  in  materia  di primo  soccorso  sanitario e  di
assistenza  medica  a  bordo   delle  navi  mercantili  italiane  dei
lavoratori  marittimi iscritti  nelle matricole  della gente  di mare
sono comprovate dai  certificati di cui ai modelli allegati  A e B al
presente  decreto, di  cui formano  parte integrante,  rilasciati dal
Ministero della sanita'.