IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE e IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione del 7 luglio 1978 sugli standard di addestramento per il personale marittimo (IMO STCW 78); Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo ai deposito presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la risoluzione n. 1 adottata a Londra il 7 luglio 1995 con la quale sono state approvate modifiche all'annesso alla suindicata Convenzione internazionale del 1978 (IMO STCW 95); Vista la comunicazione del Segretariato generale dell'Organizzazione marittima internazionale del 1 novembre 1996 con la quale si comunica che, ai sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della suindicata Convenzione STCW del 1978 i suindicati emendamenti entreranno in vigore dal 1 febbraio 1997; Considerato che l'anzidetta Convenzione - nell'ambito dei requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni connesse con le situazioni di emergenza, la sicurezza sul lavoro e la sopravvivenza - stabilisce alla tegola VI / 4 i requisiti minimi obbligatori relativi al primo soccorso sanitario e all'assistenza medica a bordo delle navi mercantili italiane; Considerato, in particolare, che i lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare designati a provvedere al primo soccorso sanitario devono dimostrare di avere acquisito una competenza, in materia di primo soccorso sanitario, del livello indicato alla tavola A - VI / 4 - 1 del codice STCW; Considerato, altresi', che i lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare designati a fornire assistenza medica devono dimostrare di avere acquisito una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla tavola A - VI / 4 - 2 del codice STCW; Ritenuto necessario disciplinare l'attivita' per la certificazione delle competenze di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili prevedendo, per il rilascio delle relative certificazioni, il superamento di appositi esami teorico - pratici da effettuarsi sui programmi di cui alle suindicate tavole A - VI / 4 - 1 e A - VI/4 - 2; Atteso che il Ministero della sanita' con decreto del 7 agosto 1982 ha provveduto alla istituzione - ai sensi dell'art. 7 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 - di corsi di formazione per gli ufficiali imbarcati o in attesa di imbarco sulle navi mercantili italiane; Riconosciuto che gli anzidetti corsi - tuttora regolarmente svolti - rispondono alle esigenze contemplate dalla citata Convenzione IMO - STCW 95 ed in particolare a quelle della regola VI / 4 relativa all'assistenza medica a bordo di navi mercantili di cui alla sezione A - VI / 4, paragrafi 4, 5 e 6 del codice STCW 95; Ritenuto comunque opportuno adeguare il programma dei corsi anzidetti alle competenze in materia di assistenza medica a bordo di navi mercantili previste alla tavola A - V1/4 - 2 determinando la durata degli stessi in una settimana per un numero complessivo di ore non inferiori a quaranta delle quali almeno dieci di esercitazioni pratiche; Decreta: Art. 1. 1. Le competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo delle navi mercantili italiane dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare sono comprovate dai certificati di cui ai modelli allegati A e B al presente decreto, di cui formano parte integrante, rilasciati dal Ministero della sanita'.