Art. 4. 1. La commissione di esame e' nominata dal medico di porto responsabile dell'ufficio di sanita' marittima del Ministero della sanita' ed e' composta dallo stesso medico di porto, o un suo delegato, con funzioni di presidente, dal comandante di porto, o un suo delegato, componente, da un medico dell'ufficio di sanita' marittima o da un medico del servizio assistenza sanitaria ai naviganti, componente con funzioni anche di segretario.