Art. 4.
  1.  La  commissione  di  esame  e' nominata  dal  medico  di  porto
responsabile dell'ufficio  di sanita'  marittima del  Ministero della
sanita'  ed e'  composta  dallo  stesso medico  di  porto,  o un  suo
delegato, con funzioni  di presidente, dal comandante di  porto, o un
suo  delegato,  componente,  da  un medico  dell'ufficio  di  sanita'
marittima  o  da  un  medico del  servizio  assistenza  sanitaria  ai
naviganti, componente con funzioni anche di segretario.