Art. 5. 1. Per l'ammissione agli esami di cui all'art. 2 gli interessati devono inoltrare domanda ad uno degli ambulatori dei servizi di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanita', di cui all'allegato E al presente decreto del quale forma parte integrante. 2. Dette domande devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data d'esame prescelta sulla base del calendario stabilito da ciascuna commissione ed affisso nelle rispettive sedi di esame e nelle competenti capitanerie di porto.