Art. 5.
  1. Per  l'ammissione agli esami  di cui all'art. 2  gli interessati
devono  inoltrare domanda  ad  uno degli  ambulatori  dei servizi  di
assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanita', di cui
all'allegato E al presente decreto del quale forma parte integrante.
  2. Dette  domande devono  essere presentate almeno  quindici giorni
prima  della  data  d'esame   prescelta  sulla  base  del  calendario
stabilito da ciascuna commissione ed affisso nelle rispettive sedi di
esame e nelle competenti capitanerie di porto.