Art. 7.
  1. Il certificato  di assistenza medica a bordo  di navi mercantili
viene conseguito a seguito della frequenza, con profitto, ai corsi di
cui al decreto interministeriale 7  agosto 1982 effettuati sulla base
del programma  di cui  all'allegato D al  presente decreto  del quale
forma parte integrante.
  2. Detti  corsi hanno la durata  di una settimana e  vengono svolti
con un impegno orario non inferiore a quaranta ore delle quali almeno
dieci di esercitazioni pratiche.