Art. 7. 1. Il certificato di assistenza medica a bordo di navi mercantili viene conseguito a seguito della frequenza, con profitto, ai corsi di cui al decreto interministeriale 7 agosto 1982 effettuati sulla base del programma di cui all'allegato D al presente decreto del quale forma parte integrante. 2. Detti corsi hanno la durata di una settimana e vengono svolti con un impegno orario non inferiore a quaranta ore delle quali almeno dieci di esercitazioni pratiche.