Art. 8. 1. Gli attestati concernenti il superamento dei corsi previsti dal decreto interministeriale 7 agosto 1982, gia' rilasciati al personale appartenente allo stato maggiore di coperta o di macchina, sono validi ai fini di cui al presente decreto. 2. I servizi di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanita' individuati nell'allegato E sono autorizzati a rilasciare agli interessati, in sostituzione del suindicato attestato che resta agli atti del Ministero, il certificato di cui all'allegato B al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 agosto 1997 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Il Ministro della pubblica istruzione Berlinguer