Art. 8.
  1. Gli attestati concernenti il  superamento dei corsi previsti dal
decreto interministeriale 7 agosto 1982, gia' rilasciati al personale
appartenente  allo stato  maggiore  di coperta  o  di macchina,  sono
validi ai fini di cui al presente decreto.
  2. I  servizi di  assistenza sanitaria  ai naviganti  del Ministero
della  sanita'   individuati  nell'allegato  E  sono   autorizzati  a
rilasciare agli interessati, in sostituzione del suindicato attestato
che resta agli atti del Ministero, il certificato di cui all'allegato
B al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 agosto 1997
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
            Il Ministro dei trasporti e della navigazione
                              Burlando
                Il Ministro della pubblica istruzione
                             Berlinguer