Art. 10. Concessione definitiva delle agevolazioni 1. Dopo il ricevimento della documentazione finale di spesa e della relazione finale da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le iniziative diverse da quelle di cui all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto - legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. 2. Per le iniziative di cui all'art. 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti e' attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6. 3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili e' quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero, per le iniziative di cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionarie di cui all'art. 9, comma 10. 4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'art. 9, comma 10, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni. 5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora loro, secondo le modalita' di cui all'art. 7, ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a recuperare le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6. 6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5. 7. In relazione al piano di erogazione delle agevolazioni a favore di ciascuna impresa, la banca concessionaria provvede, con le modalita' e nei termini fissati dalla convenzione di cui all'art. 1, a versare le eventuali somme residue non erogate, maggiorate degli interessi maturati al vigente tasso ufficiale di sconto, nonche' gli interessi, al medesimo tasso, non riconosciuti alle imprese ai sensi dell'art. 7, comma 2, all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con legge 7 aprile 1995, n. 104.