Art. 10.
              Concessione definitiva delle agevolazioni
  1. Dopo il ricevimento della documentazione finale di spesa e della
relazione finale  da parte delle banche  concessionarie, il Ministero
dell'industria, del  commercio e dell'artigianato, per  le iniziative
diverse da  quelle di cui  all'art. 9, comma 6,  dispone accertamenti
sull'avvenuta  realizzazione del  programma  di  investimenti con  le
modalita' e i criteri di cui all'art.  4, comma 3 del decreto - legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
  2.  Per  le iniziative  di  cui  all'art.  9, comma  6,  l'avvenuta
realizzazione del  programma di investimenti e'  attestata attraverso
le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6.
  3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4,
l'ammontare degli investimenti finali  ammissibili e' quello indicato
nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero, per le
iniziative di  cui all'art. 9,  comma 6, nella relazione  sullo stato
finale del programma  delle banche concessionarie di  cui all'art. 9,
comma 10.
  4.  Sulla  base degli  accertamenti  di  cui  al  comma 1  e  della
relazione  finale  di   cui  all'art.  9,  comma   10,  il  Ministero
dell'industria,   del  commercio   e  dell'artigianato   provvede  al
ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione
del   decreto  di   concessione  definitiva   o  alla   revoca  delle
agevolazioni.
  5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie
provvedono ad erogare alle  imprese beneficiarie quanto eventualmente
ancora loro, secondo le modalita' di  cui all'art. 7, ivi compreso il
10% di cui  al comma 5 del medesimo articolo,  ovvero a recuperare le
somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8,
comma 6.
  6. Il  decreto di  concessione definitiva  di cui  al comma  4 deve
essere emanata  entro nove mesi dal  ricevimento della documentazione
di  cui all'art.  9, comma  8;  trascorso detto  termine si  provvede
secondo quanto disciplinato al comma 5.
  7. In relazione al piano  di erogazione delle agevolazioni a favore
di  ciascuna  impresa,  la  banca  concessionaria  provvede,  con  le
modalita' e nei termini fissati  dalla convenzione di cui all'art. 1,
a versare  le eventuali somme  residue non erogate,  maggiorate degli
interessi maturati al vigente tasso  ufficiale di sconto, nonche' gli
interessi, al medesimo tasso, non  riconosciuti alle imprese ai sensi
dell'art. 7, comma 2, all'apposita  sezione del fondo di cui all'art.
4, comma  6, del  decreto-legge 8 febbraio  1995, n.  32, convertito,
senza modificazioni, con legge 7 aprile 1995, n. 104.