Art. 11.
                        Controlli e ispezioni
  1.  In   ogni  fase   e  stadio   del  procedimento   il  Ministero
dell'industria,  del  commercio   e  dell'artigianato  puo'  disporre
controlli  e  ispezioni  anche  a campione  sui  soggetti  che  hanno
richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la
fruizione  delle agevolazioni  medesime, sull'attivita'  delle banche
concessionarie e sulla regolarita' dei procedimenti.