Art. 11. Controlli e ispezioni 1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attivita' delle banche concessionarie e sulla regolarita' dei procedimenti.