Art. 12.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Le  domande di  agevolazioni presentate dopo  il 20  agosto 1992
alla  soppressa   Agenzia  per  la  promozione   dello  sviluppo  del
Mezzogiorno, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa
o  al Ministero  dell'industria,  del  commercio e  dell'artigianato,
ovvero quelle che sono state  presentate antecedentemente a tale data
ma  che   non  sono  state   agevolate  ai  sensi  dell'art.   4  del
decreto-legge   8   febbraio   1995,   n.   32,   convertito,   senza
modificazioni, con  la legge 7  aprile 1995,  n. 104, tranne  che per
insussistenza  delle  condizioni  di  ammissibilita',  ne'  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3-bis, del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488,
possono essere  riproposte, nei termini  di cui al  comma 3 e  con le
modalita'  di  cui al  presente  regolamento,  restando a  tutti  gli
effetti  fermi, salvo  quanto previsto  al  comma 2,  i requisiti  di
ammissibilita' e  le ulteriori disposizioni previste  nel regolamento
stesso.
  2. Per  le domande di cui  al comma 3 sono  prese in considerazione
tutte le  spese di cui  all'art. 4 sostenute  a partire dai  due anni
precedenti la data di presentazione  delle domande originarie. Per le
domande di cui al comma 1, il termine di ultimazione del programma di
cui  all'art.  8, comma  1,  lettera  d) si  intende  automaticamente
prorogato di sei mesi.
  3. Ai fini della formazione delle prime graduatorie di cui all'art.
6, i termini di presentazione  delle domande vengono fissati, in sede
di prima  applicazione, entro  novanta giorni dall'entrata  in vigore
del  presente  regolamento,  con   successivo  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.