Art. 12. Disposizioni transitorie e finali 1. Le domande di agevolazioni presentate dopo il 20 agosto 1992 alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa o al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non sono state agevolate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104, tranne che per insussistenza delle condizioni di ammissibilita', ne' ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere riproposte, nei termini di cui al comma 3 e con le modalita' di cui al presente regolamento, restando a tutti gli effetti fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i requisiti di ammissibilita' e le ulteriori disposizioni previste nel regolamento stesso. 2. Per le domande di cui al comma 3 sono prese in considerazione tutte le spese di cui all'art. 4 sostenute a partire dai due anni precedenti la data di presentazione delle domande originarie. Per le domande di cui al comma 1, il termine di ultimazione del programma di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) si intende automaticamente prorogato di sei mesi. 3. Ai fini della formazione delle prime graduatorie di cui all'art. 6, i termini di presentazione delle domande vengono fissati, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.