Art. 2. Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni (( 1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente )) (( regolamento le imprese operanti nel settore delle attivita' )) (( estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della )) (( "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91", ubicate )) (( nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea )) (( come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, )) (( obiettivi 1, 2 e 5b, e nelle aree rientranti nella fattispecie )) (( di cui all'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, nonche' le )) (( imprese, regolarmente costituite sotto forma di societa' ed )) (( ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui )) (( all'allegato elenco. Le attivita' ed i servizi ammissibili sono )) (( aggiornati, tenuto conto delle direttive emanate dal CIPE, con )) (( decreto del Ministero dell'industria, del commercio e )) (( dell'artigianato. Le predette imprese devono essere gia' )) (( costituite alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di )) (( cui all'art. 5, comma 2, e devono essere nel pieno e libero )) (( esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a )) (( procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata. )) 2. Una quota non inferiore al 50% delle risorse annualmente disponibili per ciascuna delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3, e' riservata alle piccole e medie imprese. Gli importi impegnati in favore delle imprese operanti nel settore dei servizi non possono eccedere il 5% delle suddette risorse. (( 3. Ciascuna iniziativa a fronte della quale possono essere )) (( richieste le agevolazioni e' correlata ad un programma di )) (( investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della )) (( singola unita' produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli )) (( obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. )) (( Non e' pertanto ammessa la presentazione di una domanda di )) (( agevolazione relativa a piu' iniziative o a piu' unita' )) (( produttive, ne' la presentazione di piu' domande di )) (( agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene )) (( riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla )) (( medesima iniziativa. Dette iniziative possono prevedere anche )) (( l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso )) (( una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, )) (( convenzionate con le banche concessionarie. )) (( 4. (Soppresso). )) 5. Ai fini del presente regolamento: a) per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere: 1) e' definita piccola e media l'impresa che: a) ha un massimo di 250 dipendenti; b) ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU; c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali; 2) e' definita piccola l'impresa che: a) ha un massimo di 50 dipendenti; b) ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU; c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali; b) per le imprese fornitrici di servizi: 1) e' definita piccola e media l'impresa che: a) ha un massimo di 95 dipendenti; b) ha un fatturato annuo non superiore ai 7,5 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ECU; c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali; 2) e' definita piccola l'impresa che: a) ha un massimo di 20 dipendenti; b) ha un fatturato annuo non superiore ai 1,9 milioni di ECU, oppure un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 0,75 milioni di ECU; c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. 6. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare in relazione al presente articolo e' individuato nella misura di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993 e agli adeguamenti annuali previsti dal comma 3 dell'art. 1 dello stesso decreto. 7. Ai fini della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le nuove imprese di cui al comma 8, sono considerati: a) il fatturato netto annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risultanti dal bilancio, ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, dalla dichiarazione dei redditi, relativi all'esercizio precedente la data di sottoscrizione del modulo di domanda di agevolazione; b) il numero medio dei dipendenti occupati dall'impresa richiedente nell'esercizio cui si riferiscono i dati di cui alla lettera a); c) la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di societa' di capitali, risultante alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di agevolazione. 8. Agli stessi fini di cui al comma 7, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione del modulo di domanda delle agevolazioni, sono considerati il numero dei dipendenti occupati in azienda, la composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e l'attivo dello stato patrimoniale risultanti alla stessa data. 9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'art. 4 ed espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), sono le seguenti: a) imprese ubicate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052 / 88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modifiche e integrazioni: 1) province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro e Oristano: 65%, di cui 50% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese; 2) province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari e Sassari: 55%, di cui 40% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 40% ESN per le altre imprese; 3) province della regione Abruzzo: 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% ESN per le altre imprese; 4) province della regione Molise: 55% ESN, di cui 40% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 40% ESN per le altre imprese fino al 30 giugno 1995; 45% ESN per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese, dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996; 40% ESN per le piccole e medie imprese e 30% per le altre imprese dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998; 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% ESN per le altre imprese dal 1 gennaio 1999; b) imprese ubicate nelle aree degli obiettivi 2 e 5 b del regolamento CEE 2052 / 88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modifiche e integrazioni: 1) nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma: 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese; 2) nelle altre aree: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese; c) imprese ubicate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del Trattato di Roma: 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese. 10. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le misure agevolative massime consentite di cui al comma 9, (( le condizioni di ammissibilita' dei programmi e delle spese )) ed i limiti dimensionali di cui al comma 5, sono adeguati alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea (( o dal CIPE. )) 11. L' (( impresa )) richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni e' espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzionelordo (ESL) dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui l'iniziativa e' stata avviata a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. (( L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel moduilo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruita' delle spese. )) 12. Ai fini della concessione provvisoria di cui all'art. 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso in ESN o in ESL e' rivalutato, in relazione al piano di disponibilita' delle agevolazioni stesse in quote annuali di cui all'art. 7, comma 1. L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato quale somma delle singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni espresse in ESN, della relativa imposizione fiscale. (( 13. Il tasso da applicare per le operazioni di )) (( attualizzazionerivalutazione, come disciplinato dalla )) (( normativa cominitaria in materia, e' annuale, salvo revisioni )) (( intervenute nel corso dell'anno, ed e' determinato sulla base )) (( del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio )) (( dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa )) (( armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, )) (( maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali. A partire dal )) (( 1 gennaio di ciascun anno, esso e' pari alla media dei tassi )) (( indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre )) (( precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a )) (( revisione qualora si discosti di oltre il 15% dalla media dei )) (( tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. )) (( Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, )) (( riferito al singolo programma di investimenti, e' quello in )) (( vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma )) (( medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla )) (( data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva )) (( il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con )) (( decreto del Ministro dell'industria, del commercio e )) (( dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per )) (( le operazioni di attualizzazione / rivalutazione e' adeguata )) (( alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione )) (( europea. )) 14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione / rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati.