Art. 2.
          Soggetti beneficiari e misura massima consentita
                         delle agevolazioni
  (( 1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente ))
(( regolamento le imprese operanti nel settore delle attivita'     ))
(( estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della    ))
(( "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91", ubicate ))
(( nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea    ))
(( come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali,         ))
(( obiettivi 1, 2 e 5b, e nelle aree rientranti nella fattispecie  ))
(( di cui all'art. 92.3.c) del Trattato di Roma, nonche' le        ))
(( imprese, regolarmente costituite sotto forma di societa' ed     ))
(( ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui      ))
(( all'allegato elenco. Le attivita' ed i servizi ammissibili sono ))
(( aggiornati, tenuto conto delle direttive emanate dal CIPE, con  ))
(( decreto del Ministero dell'industria, del commercio e           ))
(( dell'artigianato. Le predette imprese devono essere gia'        ))
(( costituite alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di ))
(( cui all'art. 5, comma 2, e devono essere nel pieno e libero     ))
(( esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a          ))
(( procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata.       ))
  2.  Una  quota  non  inferiore al  50%  delle  risorse  annualmente
disponibili per ciascuna  delle graduatorie di cui  all'art. 6, comma
3, e' riservata  alle piccole e medie imprese.  Gli importi impegnati
in favore delle imprese operanti  nel settore dei servizi non possono
eccedere il 5% delle suddette risorse.
  (( 3. Ciascuna iniziativa a fronte della quale possono essere ))
(( richieste le agevolazioni e' correlata ad un programma di       ))
(( investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della  ))
(( singola unita' produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli ))
(( obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati.    ))
(( Non e' pertanto ammessa la presentazione di una domanda di      ))
(( agevolazione relativa a piu' iniziative o a piu' unita'         ))
(( produttive, ne' la presentazione di piu' domande di             ))
(( agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene      ))
(( riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla      ))
(( medesima iniziativa. Dette iniziative possono prevedere anche   ))
(( l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso ))
(( una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3,       ))
(( convenzionate con le banche concessionarie.                     ))
(( 4. (Soppresso).                                                 ))
  5. Ai fini del presente regolamento:
  a) per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e
manifatturiere:
    1) e' definita piccola e media l'impresa che:
    a) ha un massimo di 250 dipendenti;
    b)  ha un  fatturato annuo  non superiore ai  20 milioni  di ECU,
oppure un  totale dell'attivo dello stato  patrimoniale non superiore
ai 10 milioni di ECU;
    c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non
rispondono  a   questa  definizione,  ad  eccezione   delle  societa'
finanziarie  pubbliche,  delle  societa'  a capitale  di  rischio  o,
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali;
    2) e' definita piccola l'impresa che:
    a) ha un massimo di 50 dipendenti;
    b)  ha  un fatturato  annuo non  superiore ai  5 milioni  di ECU,
oppure un  totale dell'attivo dello stato  patrimoniale non superiore
ai 2 milioni di ECU;
    c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non
rispondono  a   questa  definizione,  ad  eccezione   delle  societa'
finanziarie  pubbliche,  delle  societa'  a capitale  di  rischio  o,
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali;
    b) per le imprese fornitrici di servizi:
    1) e' definita piccola e media l'impresa che:
    a) ha un massimo di 95 dipendenti;
    b)  ha un fatturato  annuo non superiore  ai 7,5 milioni  di ECU,
oppure un  totale dell'attivo dello stato  patrimoniale non superiore
ai 3,75 milioni di ECU;
    c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non
rispondono  a   questa  definizione,  ad  eccezione   delle  societa'
finanziarie  pubbliche,  delle  societa'  a capitale  di  rischio  o,
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali;
    2) e' definita piccola l'impresa che:
    a) ha un massimo di 20 dipendenti;
    b)  ha un fatturato  annuo non superiore  ai 1,9 milioni  di ECU,
oppure un  totale dell'attivo dello stato  patrimoniale non superiore
ai 0,75 milioni di ECU;
    c) fa capo per non piu' di un quarto a una o piu' imprese che non
rispondono  a   questa  definizione,  ad  eccezione   delle  societa'
finanziarie  pubbliche,  delle  societa'  a capitale  di  rischio  o,
purche'   non   esercitino   alcun   controllo,   degli   investitori
istituzionali.
  6. Il  tasso di conversione  lira/ECU da applicare in  relazione al
presente articolo e'  individuato nella misura di cui  al decreto del
Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  1 giugno
1993  e agli  adeguamenti annuali  previsti dal  comma 3  dell'art. 1
dello stesso decreto.
  7. Ai  fini della domanda  di agevolazione, fatta eccezione  per le
nuove imprese di cui al comma 8, sono considerati:
  a) il  fatturato netto  annuo o il  totale dell'attivo  dello stato
patrimoniale risultanti dal bilancio, ovvero,  per le imprese che non
sono  tenute alla  redazione  dello stesso,  dalla dichiarazione  dei
redditi, relativi all'esercizio precedente  la data di sottoscrizione
del modulo di domanda di agevolazione;
  b) il numero medio dei dipendenti occupati dall'impresa richiedente
nell'esercizio cui si  riferiscono i dati di cui alla  lettera a);
  c)   la   composizione   della   compagine   sociale   dell'impresa
richiedente,  se  costituita sotto  forma  di  societa' di  capitali,
risultante  alla data  di  sottoscrizione del  modulo  di domanda  di
agevolazione.
  8. Agli stessi fini di cui al comma 7, per le imprese costituite da
non oltre un  anno alla data di sottoscrizione del  modulo di domanda
delle  agevolazioni,  sono  considerati   il  numero  dei  dipendenti
occupati  in   azienda,  la  composizione  della   compagine  sociale
dell'impresa   richiedente  e   l'attivo  dello   stato  patrimoniale
risultanti alla stessa data.
  9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base
delle spese ammissibili di cui  all'art. 4 ed espresse in equivalente
sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), sono le seguenti:
  a) imprese ubicate nelle aree  dell'obiettivo 1 del regolamento CEE
2052 / 88 del Consiglio del  24 giugno 1988, e successive modifiche e
integrazioni:
  1)  province di  Benevento, Potenza,  Catanzaro, Cosenza,  Crotone,
Reggio  Calabria,  Vibo  Valentia,  Agrigento,  Caltanissetta,  Enna,
Messina, Trapani,  Nuoro e Oristano: 65%,  di cui 50% ESN  e 15% ESL,
per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese;
  2) province  di Avellino,  Caserta, Napoli, Salerno,  Matera, Bari,
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa,
Cagliari e Sassari: 55%,  di cui 40% ESN e 15% ESL,  per le piccole e
medie imprese e 40% ESN per le altre imprese;
  3) province della  regione Abruzzo: 30% ESN per le  piccole e medie
imprese e 25% ESN per le altre imprese;
  4) province  della regione Molise:  55% ESN, di  cui 40% ESN  e 15%
ESL, per le  piccole e medie imprese  e 40% ESN per  le altre imprese
fino al 30 giugno 1995; 45% ESN  per le piccole e medie imprese e 35%
ESN per le altre imprese, dal 1  luglio 1995 al 31 dicembre 1996; 40%
ESN per le piccole  e medie imprese e 30% per le  altre imprese dal 1
gennaio 1997  al 31  dicembre 1998;  30% ESN per  le piccole  e medie
imprese e 25% ESN per le altre imprese dal 1 gennaio 1999;
  b)  imprese  ubicate  nelle  aree  degli obiettivi  2  e  5  b  del
regolamento  CEE 2052  /  88  del Consiglio  del  24  giugno 1988,  e
successive modifiche e integrazioni:
  1) nelle aree ammesse ad  usufruire della deroga ai sensi dell'art.
92.3.c) del Trattato di Roma: 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN
per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese;
  2) nelle altre aree: 15% ESL per  le piccole imprese e 7,5% ESL per
le medie imprese;
  c) imprese  ubicate nelle aree non  comprese in quelle di  cui agli
obiettivi 1, 2  e 5 b ed  ammesse ad usufruire della  deroga ai sensi
dell'art.  92.3.c) del  Trattato  di  Roma: 20%  ESN  per le  piccole
imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese.
  10.  Con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, le misure agevolative  massime consentite di cui al
comma 9,  (( le  condizioni di ammissibilita'  dei programmi  e delle
spese ))  ed i limiti dimensionali  di cui al comma  5, sono adeguati
alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea
(( o dal CIPE. ))
  11. L'  (( impresa  )) richiede  le agevolazioni  nell'ambito delle
misure  massime  consentite  di  cui  al comma  9.  La  misura  delle
agevolazioni e' espressa in equivalente  sovvenzione netto (ESN) o in
equivalente sovvenzionelordo  (ESL) dell'investimento  iniziale, come
percentuale  del  valore  ottenuto attualizzando,  all'epoca  in  cui
l'iniziativa  e' stata  avviata  a realizzazione  e mediante  calcolo
basato  sull'anno  solare,  gli investimenti  fissi  ammissibili.  ((
L'attualizzazione viene effettuata  dalle banche concessionarie sulla
base della  suddivisione degli investimenti per  anno solare indicata
dall'impresa  nel moduilo  di domanda  e sulla  base degli  eventuali
aggiornamenti  della  banca  medesima, a  conclusione  dell'esame  di
pertinenza e congruita' delle spese. ))
  12. Ai fini della concessione  provvisoria di cui all'art. 6, comma
7,  l'importo  delle  agevolazioni  espresso  in  ESN  o  in  ESL  e'
rivalutato,   in  relazione   al   piano   di  disponibilita'   delle
agevolazioni  stesse in  quote annuali  di cui  all'art. 7,  comma 1.
L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato quale somma
delle  singole quote  annuali  rivalutate, maggiorate,  limitatamente
alle  agevolazioni  espresse  in   ESN,  della  relativa  imposizione
fiscale.
  (( 13. Il tasso da applicare per le operazioni di ))
(( attualizzazionerivalutazione, come disciplinato dalla          ))
(( normativa cominitaria in materia, e' annuale, salvo revisioni   ))
(( intervenute nel corso dell'anno, ed e' determinato sulla base   ))
(( del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio   ))
(( dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa              ))
(( armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo,        ))
(( maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali. A partire dal ))
(( 1 gennaio di ciascun anno, esso e' pari alla media dei tassi    ))
(( indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre   ))
(( precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a  ))
(( revisione qualora si discosti di oltre il 15% dalla media dei   ))
(( tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. ))
(( Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL,       ))
(( riferito al singolo programma di investimenti, e' quello in     ))
(( vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma         ))
(( medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla ))
(( data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva   ))
(( il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con      ))
(( decreto del Ministro dell'industria, del commercio e            ))
(( dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per  ))
(( le operazioni di attualizzazione / rivalutazione e' adeguata    ))
(( alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione   ))
(( europea.                                                        ))
  14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile  e quello di ciascuna
delle quote  di cui al comma  12 sono soggetti a  rideterminazione in
relazione al tasso di attualizzazione / rivalutazione definitivamente
individuato,  all'ammontare degli  investimenti  ammissibili ed  alla
effettiva realizzazione  temporale degli  stessi, fermo  restando che
gli impegni  assunti con  il decreto  di concessione  provvisoria non
possono essere in alcun modo aumentati.