Art. 3.
                           P r o g e t t o
  1. Le agevolazioni  di cui al presente  regolamento, in conformita'
alla delibera CIPE  27 aprile 1995, possono essere  concesse a fronte
delle seguenti tipologie di investimento:
  a) costruzione di un nuovo impianto produttivo;
  b)   ampliamento:  l'iniziativa   che,  attraverso   un  incremento
dell'occupazione  e  degli altri  fattori  produttivi,  sia volta  ad
accrescere la capacita' di produzionedei  prodotti attuali o di altri
similari  (ampliamento  orizzontale)  e   /  o  creare  nello  stesso
stabilimento una  nuova capacita'  produttiva a monte  o a  valle dei
processi produttivi  attuali (ampliamento verticale), sempre  che gli
impianti  preesistenti presentino  un  valore  rilevante rispetto  ai
nuovi immobilizzi fissi;
  c)  ammodernamento:   l'iniziativa  che  sia  volta   ad  apportare
innovazioni  nell'impresa con  l'obiettivo di  conseguire un  aumento
della  produttivita'   e  /  o  un   miglioramento  delle  condizioni
ecologiche legate ai processi produttivi;
  d) ristrutturazione: il progetto  diretto alla riorganizzazione, il
rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
  e)  riconversione: il  progetto  diretto  ad introdurre  produzioni
appartenenti   a   comparti   merceologici  diversi   attraverso   la
modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
  f)  riattivazione: l'iniziativa  che ha  come obiettivo  la ripresa
dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi
soggetti  che abbiano  una prevalente  partecipazione nella  gestione
dell'impresa,  fermo  restando  che  e'  escluso  dalle  agevolazioni
l'acquisto degli insediamenti produttivi;
(( g) trasferimento: l'iniziativa  volta a rispondere alle esigenze))
(( di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora ))
(( non riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere    ))
(( precedenti, siano determinate da decisioni e / o ordinanze      ))
(( emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche   ))
(( in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico,   ))
(( viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione        ))
(( ambientale debitamente accertata.                               ))
  2. (( Per quanto  concerne le iniziative di cui al  comma 1 volte a
rispondere alle  esigenze di  cambiamento della  localizzazione degli
impianti, l'agevolazione puo' essere  concessa sul costo del progetto
diminuito  del  valore  dei  cespiti   gia'  utilizzati  e  non  piu'
reimpiegati risultante  da perizia giurata  redatta da un  tecnico da
individuare   in   relazione    alle   competenze   ed   abilitazioni
professionali necessarie. )) Sono agevolabili le spese effettuate per
eventuali    demolizioni    o     rimozioni    distruttive    imposte
dall'amministrazione che ha emanato  l'ordinanza o la decisione dalla
quale deriva la delocalizzazione.