Art. 6.
                Procedure e termini per l'istruttoria
                e per la formazione delle graduatorie
  1.  Ai   fini  della   formazione  delle  graduatorie,   le  banche
concessionarie,   sulla  base   delle  domande   complete  pervenute,
accertano:
  a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
  b)   la  consistenza   patrimoniale   e  finanziaria   dell'impresa
richiedente  o,  nel  caso  di imprese  di  nuova  costituzione,  dei
soggetti promotori,  (( con  particolare riferimento  alla comprovata
possibilita'  che essi  siano in  grado di  fare fronte  agli impegni
finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa; ))
  c) la validita' tecnico  - economico - finanziaria dell'iniziativa,
con  specifico riferimento  alla  redditivita',  alle prospettive  di
mercato  ed al  piano  finanziario per  la  copertura dei  fabbisogni
derivanti  dalla realizzazione  degli  investimenti  e dalla  normale
gestione  ed  in  particolare   all'adeguatezza  ed  alla  tempestiva
immissione dei  mezzi propri dell'impresa,  in tempi coerenti  con la
realizzazione dell'iniziativa, attraverso  la simulazione dei bilanci
e  dei  flussi finanziari  dall'esercizio  di  avvio a  realizzazione
dell'iniziativa  a   quello  di  entrata  a   regime  dell'iniziativa
medesima;
  d) la sussistenza delle  condizioni per l'accesso alle agevolazioni
anche  con riferimento  alla dimensione  dell'impresa richiedente  ed
alla  localizzazione,  al  settore  di attivita'  ed  alla  tipologia
dell'iniziativa da agevolare;
  (( e)  la pertinenza )) e  la congruita' delle spese  esposte nella
domanda, al fine di indicare  gli investimenti suddivisi per capitoli
e per anno solare ed attualizzati;
  f) gli  elementi che consentano la  determinazione degli indicatori
di cui al comma 4.
  (( 2. Le banche concessionarie inviano al Ministero ))
(( dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della ))
(( definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di   ))
(( domanda di cui all'art. 5, comma 2 e le risultanze degli        ))
(( accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e         ))
(( cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di  ))
(( cui all'art. 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in  ))
(( sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il secondo e il ))
(( terzo mese successivo al termine finale di presentazione delle  ))
(( domande di cui all'art. 5, comma 1. Contestualmente all'invio   ))
(( di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie      ))
(( inviano a ciascuna impresa la cui domanda e' istruita con esito ))
(( positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo     ))
(( degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota e'  ))
(( inviata per conoscenza alla regione interessata.                ))
  (( 3. Entro il mese successivo al termine finale di invio delle ))
(( risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero   ))
(( dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base    ))
(( delle risultanze medesime, forma le graduatorie regionali       ))
(( ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni  ))
(( e provvede allo loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle  ))
(( imprese escluse le motivazioni dell'esclusione.                 ))
  ((    3-bis.    Il Ministro dell'industria, del commercio e ))
(( dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande         ))
(( presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalita'    ))
(( degli interventi agevolativi, puo' modificare, con proprio      ))
(( decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in        ))
(( particolare, per non piu' di trenta giorni, quelli finali di    ))
(( invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e   ))
(( quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini      ))
(( vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi     ))
(( relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle  ))
(( graduatorie comprendano il mese di agosto.                      ))
  4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:
  a) si calcolano,  per ciascuna iniziativa, i seguenti  (( cinque ))
indicatori di  cui al  punto 5,  lettera c5)  della delibera  CIPE 27
aprile 1995 ((  e successive modifiche e integrazioni,  )) sulla base
degli  esiti  istruttori della  banca  concessionaria  e, per  quanto
concerne il  valore dell'agevolazione  richiesta, di  quanto indicato
dall'imprenditore nel modulo di domanda:
  1) valore  del capitale proprio investito  nell'iniziativa rispetto
all'investimento complessivo;
  2)   numero   di   occupati   attivati   dall'iniziativa   rispetto
all'investimento complessivo;
  3) valore  dell'agevolazione massima ammissibile rispetto  a quella
richiesta;
(( 4)  punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa  sulla base))
(( delle specifiche priorita' regionali di cui al comma 6, lettera ))
(( e);                                                             ))
(( 5)  punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa  sulla base))
(( delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera )) f);  ))
  b) si sommano,  per ciascuna iniziativa, i valori dei  (( cinque ))
indicatori suddetti normalizzati;
  c) si procede alla compilazione della graduatoria secondo un ordine
decrescente dei risultati ottenuti.
  (( 5. All'eventuale aggiornamento dei predetti indicatori si ))
(( provvede, tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE, con     ))
(( decreto del Ministro dell'industria, del commercio e            ))
(( dell'artigianato.                                               ))
  6. Per la determinazione degli indicatori di  cui ai commi 4 e 5 si
assume quanto segue:
  a)  il valore  del  capitale proprio  investito nell'iniziativa  e'
quello attualizzato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 11;
  b)  il valore  dell'investimento  complessivo  e' anch'esso  quello
attualizzato proposto per le agevolazioni;
  c) il numero  di occupati attivati dall'iniziativa  e' quello delle
unita'  aggiuntive   a  regime  rispetto  ai   livelli  occupazionali
preesistenti  ed  e'  convenzionalmente  pari   a  zero  in  caso  di
ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento qualora quest'ultima
tipologia  non  sia  classificabile  secondo le  altre  categorie  di
investimento;
  d)  il  valore  dell'agevolazione  massima  ammissibile  e'  quello
indicato, per area e dimensione di impresa, all'art. 2, comma 9;
(( e) le priorita' regionali  sono individuate, con le modalita' di))
(( cui all'art. 6-bis,    con riferimento alle aree del        ))
(( territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di        ))
(( investimento ammissibili alle agevolazioni e sono espresse      ))
(( attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e    ))
(( ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso    ))
(( tra zero e dieci;                                               ))
  (( f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le ))
(( modalita' fissate con decreto del Ministro dell'industria, del  ))
(( commercio e dell'artigianato, con riferimento al contenimento e ))
(( / o alla riduzione degli impatti ambientali e / o dei consumi   ))
(( di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a ))
(( tali prestazioni di un punteggio numerico intero, compreso tra  ))
(( zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime. ))
  7. Il  Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato,
contestualmente  alla  pubblicazione  delle  graduatorie,  adotta  il
decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle
domande inserite  nelle graduatorie  medesime, in  ordine decrescente
dalla  prima,  fino  all'esaurimento  dei fondi  disponibili  per  ((
ciascuna  graduatoria, ))  tenendo  conto della  riserva  di fondi  a
favore  delle  piccole  e  medie  imprese  e  della  limitazione  nei
confronti  delle imprese  operanti  nel settore  dei  servizi di  cui
all'art. 2, comma 2.
  (( 8. Le domande per le quali non e' disposta la concessione ))
(( provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita'    ))
(( finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni            ))
(( complessivamente richieste, sono inserite automaticamente,      ))
(( invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile ))
(( successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita'      ))
(( delle spese, le condizioni previste per le domande originarie.  ))
(( Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di   ))
(( ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la       ))
(( domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto           ))
(( inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla   ))
(( banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del  ))
(( termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui  ))
(( al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di   ))
(( presentazione relativi al solo primo bando utile successivo     ))
(( alla rinuncia, con le stesse modalita' di cui all'art. 5, comma ))
(( 1.                                                              ))
  (( 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e ))
(( dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria ))
(( delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche        ))
(( concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema     ))
(( della locazione finanziaria, anche alle societa' di leasing.    ))
  10. Successivamente  al ricevimento  del decreto di  concessione ed
entro un mese dallo  stesso o dalla data in cui  se ne verifichino le
condizioni  l'impresa beneficiaria  invia  alla banca  concessionaria
specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo
procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante  la data di ultimazione del programma
e  quella  di entrata  in  funzione  dell'impianto; la  dichiarazione
relativa all'entrata  in funzione  puo' essere  resa piu'  volte, per
blocchi  funzionalmente  autonomi,  mano  a  mano  che  l'entrata  in
funzione stessa si  verifichi. Nel caso di  iniziative realizzate con
il sistema  della locazione finanziaria, la  dichiarazione attestante
la (( data di ultimazione del  programma )) e' sostituita dal verbale
di consegna dei beni.