Art. 6. Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle graduatorie 1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, accertano: a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione; b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, nel caso di imprese di nuova costituzione, dei soggetti promotori, (( con particolare riferimento alla comprovata possibilita' che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa; )) c) la validita' tecnico - economico - finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime dell'iniziativa medesima; d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attivita' ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare; (( e) la pertinenza )) e la congruita' delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati; f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4. (( 2. Le banche concessionarie inviano al Ministero )) (( dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della )) (( definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di )) (( domanda di cui all'art. 5, comma 2 e le risultanze degli )) (( accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e )) (( cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di )) (( cui all'art. 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in )) (( sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il secondo e il )) (( terzo mese successivo al termine finale di presentazione delle )) (( domande di cui all'art. 5, comma 1. Contestualmente all'invio )) (( di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie )) (( inviano a ciascuna impresa la cui domanda e' istruita con esito )) (( positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo )) (( degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota e' )) (( inviata per conoscenza alla regione interessata. )) (( 3. Entro il mese successivo al termine finale di invio delle )) (( risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero )) (( dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base )) (( delle risultanze medesime, forma le graduatorie regionali )) (( ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni )) (( e provvede allo loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle )) (( imprese escluse le motivazioni dell'esclusione. )) (( 3-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e )) (( dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande )) (( presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalita' )) (( degli interventi agevolativi, puo' modificare, con proprio )) (( decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in )) (( particolare, per non piu' di trenta giorni, quelli finali di )) (( invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e )) (( quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini )) (( vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi )) (( relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle )) (( graduatorie comprendano il mese di agosto. )) 4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria: a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti (( cinque )) indicatori di cui al punto 5, lettera c5) della delibera CIPE 27 aprile 1995 (( e successive modifiche e integrazioni, )) sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda: 1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 2) numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta; (( 4) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base)) (( delle specifiche priorita' regionali di cui al comma 6, lettera )) (( e); )) (( 5) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base)) (( delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera )) f); )) b) si sommano, per ciascuna iniziativa, i valori dei (( cinque )) indicatori suddetti normalizzati; c) si procede alla compilazione della graduatoria secondo un ordine decrescente dei risultati ottenuti. (( 5. All'eventuale aggiornamento dei predetti indicatori si )) (( provvede, tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE, con )) (( decreto del Ministro dell'industria, del commercio e )) (( dell'artigianato. )) 6. Per la determinazione degli indicatori di cui ai commi 4 e 5 si assume quanto segue: a) il valore del capitale proprio investito nell'iniziativa e' quello attualizzato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 11; b) il valore dell'investimento complessivo e' anch'esso quello attualizzato proposto per le agevolazioni; c) il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' quello delle unita' aggiuntive a regime rispetto ai livelli occupazionali preesistenti ed e' convenzionalmente pari a zero in caso di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento; d) il valore dell'agevolazione massima ammissibile e' quello indicato, per area e dimensione di impresa, all'art. 2, comma 9; (( e) le priorita' regionali sono individuate, con le modalita' di)) (( cui all'art. 6-bis, con riferimento alle aree del )) (( territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di )) (( investimento ammissibili alle agevolazioni e sono espresse )) (( attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e )) (( ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso )) (( tra zero e dieci; )) (( f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le )) (( modalita' fissate con decreto del Ministro dell'industria, del )) (( commercio e dell'artigianato, con riferimento al contenimento e )) (( / o alla riduzione degli impatti ambientali e / o dei consumi )) (( di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a )) (( tali prestazioni di un punteggio numerico intero, compreso tra )) (( zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime. )) 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per (( ciascuna graduatoria, )) tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'art. 2, comma 2. (( 8. Le domande per le quali non e' disposta la concessione )) (( provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita' )) (( finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni )) (( complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, )) (( invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile )) (( successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' )) (( delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. )) (( Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di )) (( ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la )) (( domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto )) (( inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla )) (( banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del )) (( termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui )) (( al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di )) (( presentazione relativi al solo primo bando utile successivo )) (( alla rinuncia, con le stesse modalita' di cui all'art. 5, comma )) (( 1. )) (( 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e )) (( dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria )) (( delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche )) (( concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema )) (( della locazione finanziaria, anche alle societa' di leasing. )) 10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa all'entrata in funzione puo' essere resa piu' volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la (( data di ultimazione del programma )) e' sostituita dal verbale di consegna dei beni.