Art. 7. Modalita' di erogazione 1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed e' reso disponibile, attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3. (( Il suddetto importo e' reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta e l'iniziativa preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda. )) 2. Ciascuna delle (( due o )) tre quote, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilita' della quota stessa, e' erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. (( 3. Ai fini di ciascina erogazione, le imprese beneficiarie )) (( trasmettono alla banca concessionaria la documentazione )) (( individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e )) (( dell'artigianato con propria circolare. )) (( 4. L'erogazione dell'ultima quota e' subordinata alla )) (( presentazione, da parte dell'impresa o della societa' di )) (( leasing, della documentazione finale di spesa e delle )) (( dichiarazioni di cui all'art. 9. )) 5. La banca concessionaria, accertata la vigenza dell'impresa richiedente, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione di cui ai commi 3 e 4, nonche', al di fuori dell'anticipazione, la corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, all'erogazione richiesta, eroga la quota dovuta. (( All'atto dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni il ESN o in ESL di cui all'art. 10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 10% del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione delle singole erogazioni. )) 6. Nel caso in cui le banche concessionarie si avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui all'art. 1, comma 2.