Art. 8. Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria: (( a) qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della )) (( concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi )) (( natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie )) (( o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; )) b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; (( c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della )) (( disponibilita' dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma )) (( 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato )) (( d'avanzamento della prima quota; )) (( d) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla)) (( data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, )) (( ovvero, per le iniziative di cui all'art. 7, comma 1, per le )) (( quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile )) (( in due quote, entro 24 mesi dalla data medesima; detti termini )) (( possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa )) (( preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza )) (( maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente )) (( previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e )) (( dell'artigianato per consentire l'ammissibilita' delle )) (( iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, )) (( obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 / 1988 del )) (( Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e )) (( integrazioni; )) e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; (( f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli )) (( indicatori di cui all'art. 6, comma 4, suscettibili di subire )) (( variazioni - nell'esercizio successivo a quello di entrata a )) (( regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre 24 mesi )) (( dopo l'entrata in funzione della stessa, ovvero, per quanto )) (( concerne il primo di detti indicatori, alla data di ultimazione )) (( dell'iniziativa medesima - anche solo uno degli scostamenti )) (( stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori )) (( assunti per la formazione della graduatoria o la media degli )) (( scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti )) (( percentuali; )) g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario gia' approvato. 2. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa. Negli altri casi la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed in relazione al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. Ai fini di cui sopra l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. La banca invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessita' di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare. Le relative verifiche possono essere effettuate nel corso degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11. Nel caso in cui gli accertamenti o le ispezioni dovessero evidenziare la distrazione di immobilizzazioni agevolate prima del quinquennio senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione alle spese ammesse afferenti le immobilizzazioni distratte, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. 3. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva puo' essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni. 4. (( Nelle ipotesi sub d) )) di cui al comma 1 la richiesta di proroga e' inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza (( dei 24 o )) dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario. 5. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate. 6. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente regolamento, le medesime vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali; in tutti gli altri casi si applicano solo gli interessi legali.