Art. 8.
                      Revoca delle agevolazioni
  1. Le agevolazioni sono revocate in  tutto o in parte dal Ministero
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,   anche   su
segnalazione della banca concessionaria:
  (( a) qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della ))
(( concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi     ))
(( natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie ))
(( o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;            ))
  b) qualora  vengano distolte dall'uso previsto  le immobilizzazioni
materiali  o immateriali,  la  cui realizzazione  od acquisizione  e'
stata oggetto dell'agevolazione,  prima di cinque anni  dalla data di
entrata in funzione dell'impianto;
  c)  qualora  non vengano  osservati  nei  confronti dei  lavoratori
dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
  (( c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della ))
(( disponibilita' dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma   ))
(( 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato              ))
(( d'avanzamento della prima quota;                                ))
(( d) qualora  l'iniziativa non venga ultimata entro  48 mesi dalla))
(( data di presentazione della relativa domanda di agevolazione,   ))
(( ovvero, per le iniziative di cui all'art. 7, comma 1, per le    ))
(( quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile  ))
(( in due quote, entro 24 mesi dalla data medesima; detti termini  ))
(( possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa ))
(( preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza ))
(( maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente       ))
(( previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e          ))
(( dell'artigianato per consentire l'ammissibilita' delle          ))
(( iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali,   ))
(( obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 / 1988 del    ))
(( Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e           ))
(( integrazioni;                                                   ))
  e)  qualora siano  gravemente violate  specifiche norme  settoriali
anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
  (( f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli ))
(( indicatori di cui all'art. 6, comma 4, suscettibili di subire   ))
(( variazioni - nell'esercizio successivo a quello di entrata a    ))
(( regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre 24 mesi ))
(( dopo l'entrata in funzione della stessa, ovvero, per quanto     ))
(( concerne il primo di detti indicatori, alla data di ultimazione ))
(( dell'iniziativa medesima - anche solo uno degli scostamenti     ))
(( stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori     ))
(( assunti per la formazione della graduatoria o la media degli    ))
(( scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti ))
(( percentuali;                                                    ))
  g)   qualora,  nel   corso  di   realizzazione  del   programma  di
investimenti, venga modificato  l'indirizzo produttivo dell'impianto,
con  il  conseguimento  di  produzioni  finali  inquadrabili  in  una
"divisione" della  "Classificazione delle attivita'  economiche ISTAT
'91"  diversa  da  quella   relativa  alle  produzioni  indicate  nel
programma originario gia' approvato.
  2.  Nell'ipotesi  sub  b)  di  cui al  comma  1,  la  revoca  delle
agevolazioni  e'  totale nel  caso  in  cui la  distrazione  dall'uso
previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla
data di entrata in  funzione dell'impianto costituisca una variazione
sostanziale del programma agevolato, determinando, di conseguenza, il
mancato  raggiungimento degli  obiettivi prefissati  dell'iniziativa.
Negli  altri  casi  la  revoca delle  agevolazioni  e'  parziale,  in
relazione   alle   spese   ammesse   alle   agevolazioni   afferenti,
direttamente  o indirettamente,  l'immobilizzazione  distratta ed  in
relazione  al  periodo   di  mancato  utilizzo  dell'immobilizzazione
medesima con  riferimento al prescritto  quinquennio. Ai fini  di cui
sopra  l'impresa comunica  tempestivamente alla  banca concessionaria
l'eventuale  distrazione delle  immobilizzazioni agevolate  prima del
suddetto quinquennio. La banca invia al Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato  il  proprio motivato  parere circa  la
necessita'  di   ricorrere  alla  revoca  totale   o  parziale  delle
agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare.
Le  relative  verifiche possono  essere  effettuate  nel corso  degli
accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11. Nel caso
in  cui gli  accertamenti  o le  ispezioni  dovessero evidenziare  la
distrazione di immobilizzazioni agevolate prima del quinquennio senza
che l'impresa ne abbia dato  comunicazione come sopra specificato, il
Ministero  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato procede
alla  revoca  parziale delle  agevolazioni  in  relazione alle  spese
ammesse  afferenti le  immobilizzazioni distratte,  indipendentemente
dal periodo di mancato utilizzo.
  3.  Nell'ipotesi   sub  c)   di  cui  al   comma  1   il  Ministero
dell'industria, del  commercio e dell'artigianato provvede  a fissare
un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa
di  regolarizzare la  propria posizione.  Trascorso inutilmente  tale
termine  il  Ministero  medesimo  procede alla  revoca  totale  delle
agevolazioni. Nei casi piu' gravi o  nel caso di recidiva puo' essere
disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.
  4. ((  Nelle ipotesi sub d)  )) di cui  al comma 1 la  richiesta di
proroga e'  inoltrata dall'impresa  alla banca  concessionaria almeno
quattro mesi  prima della  scadenza (( dei  24 o ))  dei 48  mesi. La
banca   concessionaria   trasmette    immediatamente   al   Ministero
dell'industria, del  commercio e dell'artigianato detta  richiesta, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal
proprio motivato parere  al riguardo. La proroga  si intende concessa
qualora   trascorrano   sessanta   giorni   dalla   ricezione   senza
l'espressione di un avviso contrario.
  5. In caso  di revoca parziale delle agevolazioni,  si procede alla
riliquidazione  delle stesse  ed  alla  rideterminazione delle  quote
costanti  erogabili.  Le  maggiori  agevolazioni  eventualmente  gia'
erogate vengono detratte dalla prima  erogazione utile o, se occorre,
anche dalla successiva, ovvero recuperate.
  6. In caso di recupero delle  somme erogate ovvero di detrazione di
parte  delle   stesse  dalle  erogazioni  successive   a  seguito  di
provvedimenti di  revoca di cui al  presente articolo o a  seguito di
altre inadempienze  dell'impresa di  cui al presente  regolamento, le
medesime vengono  rivalutate sulla base dell'indice  ISTAT dei prezzi
al consumo per  le famiglie di operai e impiegati  e maggiorate degli
interessi  legali; in  tutti gli  altri  casi si  applicano solo  gli
interessi legali.