Art. 9.
                       Documentazione di spesa
  1.  Entro sei  mesi  dalla  data di  ultimazione  del programma  di
investimenti risultante dalla dichiarazione  di cui all'art. 6, comma
10,  l'impresa  o  la  societa'   di  leasing  trasmette  alla  banca
concessionaria,   la    prima   eventualmente    tramite   l'istituto
collaboratore,  la documentazione  finale  di spesa  per i  necessari
riscontri  e  le verifiche  sulle  spese  effettivamente sostenute  a
fronte dell'iniziativa agevolata.
  2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di
cui al comma  1, l'impresa o la societa' di  leasing non abbia ancora
provveduto ad  inviare la  documentazione finale  di spesa,  la banca
concessionaria propone  al Ministero dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato la revoca dell'agevolazione.
  3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:
  a)  fatture  e  documentazioni fiscalmente  regolari  in  originale
quietanzate, o in copia autenticata, e,  per i casi consentiti di cui
all'art.   4,  comma   3,   commesse  interne   di  lavorazione   con
l'indicazione  dei  materiali  impiegati,  delle  ore  effettivamente
utilizzate e corredate da idonea documentazione;
  b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;
  c)  elaborati  anche  meccanografici di  contabilita'  industriale,
nonche' elaborati informatizzati.
  4. I documenti, gli  elenchi e gli elaborati sub (( a),  b) e c) ))
di cui al comma 3 sono  suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli
elenchi e  gli elaborati  riportano il numero  della fattura  o della
commessa  interna   di  lavorazione,  la  relativa   data,  la  ditta
fornitrice, una sommaria descrizione del bene acquistato o realizzato
e l'importo al netto dell'IVA.
  5. Alla documentazione  di cui al comma 3  sono allegate specifiche
dichiarazioni attestanti in particolare:
  a)   la  data,   trascorsa  o   prevista,  di   entrata  a   regime
dell'iniziativa agevolata;  l'entrata a regime avviene  entro 24 mesi
dalla entrata in funzione;
  b) la conformita'  degli elenchi o degli elaborati sub  b) e c) del
comma 3 ai  documenti originali e che questi  ultimi sono fiscalmente
regolari;
  c)  che la  documentazione prodotta  e' regolare  e si  riferisce a
spese  sostenute  unicamente  per  la  realizzazione  dell'iniziativa
oggetto della specifica domanda di agevolazione;
  d)  che tutti  i  materiali, macchinari,  impianti ed  attrezzature
relativi alle  spese documentate  sono stati acquisiti  ed installati
nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
  e) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi,
manutenzioni e non riguardano la gestione;
  f) che  le forniture sono state  pagate a saldo e  che sulle stesse
non  sono stati  praticati sconti  o abbuoni  al di  fuori di  quelli
eventualmente gia' evidenziati.
  6. Per le iniziative con  spese ammesse di importo complessivamente
inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'art.
10,  comma  2,  alla  documentazione  di  cui  al  comma  3  ed  alle
dichiarazioni  di cui  al comma  5 devono  essere allegate  ulteriori
dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui
all'art. 5, comma 2, attestanti  la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni.
  7. Le  dichiarazioni di  cui ai commi  5 e 6  sono rese  dal legale
rappresentante  dell'impresa  o  suo   procuratore  speciale  con  le
modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (( Nel
caso   di  beni   acquisiti   mediante   locazione  finanziaria,   le
dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub )) a), d)
ed e),  (( che restano  a carico  dell'impresa, vengono rese,  con le
stesse modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing. ))
  8. Le  banche concessionarie, ricevuta la  documentazione finale di
spesa e verificatane la  pertinenza all'iniziativa agevolata, vistano
e trasmettono entro (( novanta )) giorni al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato la documentazione di cui al comma 3,
ai fini dell'emanazione del decreto  di concessione definitivo di cui
all'art.  10.  Le  banche  trasmettono  altresi',  ove  previste,  le
dichiarazioni  di  cui   al  comma  6,  dopo   averne  verificato  la
completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata.
  9. Con la  trasmissione della documentazione di cui al  comma 3, le
banche attestano di essere in  possesso delle dichiarazioni di cui al
comma 5 regolari e complete.
  10. Oltre alla documentazione finale di spesa e, ove previste, alle
dichiarazioni di cui  al comma 6, le banche  trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato una relazione sullo
stato finale del programma  di investimenti, comprendente un giudizio
di  ((  pertinenza ))  e  congruita'  delle  spese, che  evidenzi  le
variazioni  sostanziali intervenute  in  sede  esecutiva rispetto  al
progetto posto a base della istruttoria, rappresenti gli investimenti
finali  ammissibili  suddivisi per  capitolo  e  per anno  solare  ed
attualizzati ed i beni nei  confronti dei quali sussiste l'obbligo di
non  distrazione  di cui  all'art.  8,  comma  1, lettera  b).  Detta
relazione indica, inoltre, la data,  trascorsa o prevista, di entrata
a  regime, nonche'  le  risultanze dell'accertamento  da parte  della
banca   medesime  sull'effettivo   ammontare  del   capitale  proprio
investito dall'impresa nell'iniziativa.