Art. 9. Documentazione di spesa 1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la societa' di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte dell'iniziativa agevolata. 2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa o la societa' di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'agevolazione. 3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in: a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti di cui all'art. 4, comma 3, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione; b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa; c) elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale, nonche' elaborati informatizzati. 4. I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub (( a), b) e c) )) di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, una sommaria descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA. 5. Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare: a) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime dell'iniziativa agevolata; l'entrata a regime avviene entro 24 mesi dalla entrata in funzione; b) la conformita' degli elenchi o degli elaborati sub b) e c) del comma 3 ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; c) che la documentazione prodotta e' regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione; d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; e) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; f) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente gia' evidenziati. 6. Per le iniziative con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'art. 10, comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui all'art. 5, comma 2, attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni. 7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (( Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub )) a), d) ed e), (( che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa' di leasing. )) 8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e verificatane la pertinenza all'iniziativa agevolata, vistano e trasmettono entro (( novanta )) giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione di cui al comma 3, ai fini dell'emanazione del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 10. Le banche trasmettono altresi', ove previste, le dichiarazioni di cui al comma 6, dopo averne verificato la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata. 9. Con la trasmissione della documentazione di cui al comma 3, le banche attestano di essere in possesso delle dichiarazioni di cui al comma 5 regolari e complete. 10. Oltre alla documentazione finale di spesa e, ove previste, alle dichiarazioni di cui al comma 6, le banche trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, comprendente un giudizio di (( pertinenza )) e congruita' delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati ed i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). Detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, nonche' le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesime sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nell'iniziativa.