Art. 2. Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, e' vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 6205 del 16 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 del 17 luglio 1993, facente parte dei comuni di Scicli e Modica, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.