Art. 3.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
regione  siciliana, ai  sensi dell'art.  4 della  legge n.  1497/39 e
dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.
  Una  copia  della  Gazzetta   ufficiale  della  regione  siciliana,
contenente il presente decreto, sara'  trasmessa, entro il termine di
mesi uno  dalla sua  pubblicazione, per  il tramite  della competente
soprintendenza, ai comuni  di Scicli e Modica,  perche' venga affissa
per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.
  Altra  copia  della   suddetta  Gazzetta  sara'  contemporaneamente
depositata presso gli  uffici dei comuni di Scicli e  Modica dove gli
interessati potranno prenderne visione.
  La soprintendenza  di Ragusa  comunichera' a questo  assessorato la
data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata
all'albo dei comuni di Scicli e Modica.
   Palermo, 25 giugno 1997
                                                 L'assessore:D'Andrea