IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio decreto  18  novembre  1923, n.  2440,  contenente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il regio  decreto 23  maggio 1924,  n. 827,  che approva  il
regolamento   per  l'amministrazione   del   patrimonio   e  per   la
contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle  norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e  militari dello Stato, approvato  con decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,  ed  in
particolare l'art. 197, come modificato  con l'art. 9 del decreto del
Presidente  della Repubblica  19 aprile  1986, n.  138, con  il quale
viene tra l'altro  stabilito che la periodicita'  dei pagamenti delle
pensioni e'  fissata con  decreto del Ministro  del tesoro,  il quale
stabilisce  la data  in  cui debbono  essere  effettuati i  pagamenti
medesimi nel corso del mese di scadenza;
  Visti gli  articoli 25, 56  e 69  del decreto del  Presidente della
Repubblica 23  dicembre 1978, n.  915, concernenti il  pagamento, nel
mese  di  dicembre,  dell'indennita'  speciale  annua  a  favore  dei
titolari di pensioni di guerra;
  Visti gli  articoli 14, comma  1, e  22 del decreto  del Presidente
della  Repubblica  20 aprile  1994,  n.  367,  in  base ai  quali  il
pagamento delle  pensioni puo'  avvenire mediante  accreditamento nel
conto corrente  bancario o  postale, ovvero  mediante altri  mezzi di
pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale;
  Visto il proprio  decreto 4 aprile 1991,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  88 del 15 aprile  1991, con il quale  e' stato fissato,
con  effetto dal  mese di  giugno 1991,  il calendario  dei pagamenti
delle pensioni  e assegni diretti  e di riversibilita',  in relazione
alla specie  e all'ammontare mensile  netto delle pensioni  e assegni
medesimi;
  Considerato  che  occorre  fissare   un  nuovo  calendario  per  il
pagamento delle pensioni e assegni  congeneri, in quanto, per effetto
dei miglioramenti  economici di  carattere generale  attribuiti negli
ultimi  anni sui  trattamenti  pensionistici,  lo scaglionamento  dei
pagamenti, stabilito  nel citato  decreto in  relazione all'ammontare
netto mensile, non e' piu'  rispondente alle esigenze operative degli
uffici pagatori;
  Sentito al riguardo l'Ente Poste italiane;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I pagamenti delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' e
degli  assegni congeneri  a carico  del bilancio  dello Stato,  delle
Casse pensioni  gestite dall'INPDAP ai sensi  del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e della  legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche'
del Fondo pensioni per il  personale delle Ferrovie dello Stato hanno
inizio, presso qualsiasi  ufficio postale pagatore, dal  giorno 1 del
mese di scadenza e sono scaglionati,  in relazione alla loro specie e
al loro ammontare mensile netto,  come dal calendario riportato nelle
sottoindicate tabelle " A " - " B " - " C " - " D " - " E " - " F", a
partire dal mese di ottobre 1997;
 Tabella " A"
  Pensioni di guerra dirette,  indirette, di riversibilita' e assegni
annessi  alle  medaglie  d'oro   e  all'onorificenza  dell'ordine  di
Vittorio Veneto: dal giorno 1 pensioni fino a L.127.000; dal giorno 2
pensioni fino  a L.210.000; dal  giorno 3 pensioni fino  a L.310.000;
dal giorno 4  pensioni fino a L.530.000; dal giorno  5 pensioni oltre
L.530.000.
 Tabella " B"
  Pensioni  ordinarie dirette,  indirette  e  di riversibilita':  dal
giorno  9 pensioni  dei grandi  invalidi per  servizio, senza  limiti
d'importo; dal giorno 10 pensioni fino  a L. 1.200.000; dal giorno 11
pensioni  fino a  L.  1.410.000; dal  giorno 12  pensioni  fino a  L.
1.640.000; dal giorno 16 pensioni fino  a L. 1.890.000; dal giorno 19
pensioni  fino  a L.  2.250.000;  dal  giorno  20 pensioni  oltre  L.
2.250.000.
  I limiti d'importo indicati nelle predette tabelle  " A " e " B" si
intendono raddoppiati  per il pagamento della  mensilita' di dicembre
di ogni anno.
 Tabella " C"
  Pensioni  ferroviarie e  degli  ex II.PP.  dirette  indirette e  di
riversibilita', dal mese  di gennaio al mese di  novembre: dal giorno
21 pensioni  fino a L.  1.200.000; dal giorno  22 pensioni fino  a L.
1.360.000; dal giorno 24 pensioni fino  a L. 1.540.000; dal giorno 25
pensioni  fino  a L.  1.830.000;  dal  giorno  26 pensioni  oltre  L.
1.830.000.
 Tabella " D"
  Pensioni ferroviarie  e degli  ex II.PP.,  dirette, indirette  e di
riversibilita', per il mese di  dicembre: dal giorno 21 pensioni fino
a  L. 2.600.000;  dal giorno  22 pensioni  fino a  L. 3.200.000;  dal
giorno 23 pensioni oltre L. 3.200.000.
 Tabella " E"
  Assegni di medaglia (escluse quelle  d'oro il cui pagamento avviene
mensilmente): assegni di medaglia dal giorno 30 giugno di ogni anno.