IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed in particolare l'art. 197, come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, con il quale viene tra l'altro stabilito che la periodicita' dei pagamenti delle pensioni e' fissata con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce la data in cui debbono essere effettuati i pagamenti medesimi nel corso del mese di scadenza; Visti gli articoli 25, 56 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernenti il pagamento, nel mese di dicembre, dell'indennita' speciale annua a favore dei titolari di pensioni di guerra; Visti gli articoli 14, comma 1, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, in base ai quali il pagamento delle pensioni puo' avvenire mediante accreditamento nel conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale; Visto il proprio decreto 4 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1991, con il quale e' stato fissato, con effetto dal mese di giugno 1991, il calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilita', in relazione alla specie e all'ammontare mensile netto delle pensioni e assegni medesimi; Considerato che occorre fissare un nuovo calendario per il pagamento delle pensioni e assegni congeneri, in quanto, per effetto dei miglioramenti economici di carattere generale attribuiti negli ultimi anni sui trattamenti pensionistici, lo scaglionamento dei pagamenti, stabilito nel citato decreto in relazione all'ammontare netto mensile, non e' piu' rispondente alle esigenze operative degli uffici pagatori; Sentito al riguardo l'Ente Poste italiane; Decreta: Art. 1. I pagamenti delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle Casse pensioni gestite dall'INPDAP ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato hanno inizio, presso qualsiasi ufficio postale pagatore, dal giorno 1 del mese di scadenza e sono scaglionati, in relazione alla loro specie e al loro ammontare mensile netto, come dal calendario riportato nelle sottoindicate tabelle " A " - " B " - " C " - " D " - " E " - " F", a partire dal mese di ottobre 1997; Tabella " A" Pensioni di guerra dirette, indirette, di riversibilita' e assegni annessi alle medaglie d'oro e all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto: dal giorno 1 pensioni fino a L.127.000; dal giorno 2 pensioni fino a L.210.000; dal giorno 3 pensioni fino a L.310.000; dal giorno 4 pensioni fino a L.530.000; dal giorno 5 pensioni oltre L.530.000. Tabella " B" Pensioni ordinarie dirette, indirette e di riversibilita': dal giorno 9 pensioni dei grandi invalidi per servizio, senza limiti d'importo; dal giorno 10 pensioni fino a L. 1.200.000; dal giorno 11 pensioni fino a L. 1.410.000; dal giorno 12 pensioni fino a L. 1.640.000; dal giorno 16 pensioni fino a L. 1.890.000; dal giorno 19 pensioni fino a L. 2.250.000; dal giorno 20 pensioni oltre L. 2.250.000. I limiti d'importo indicati nelle predette tabelle " A " e " B" si intendono raddoppiati per il pagamento della mensilita' di dicembre di ogni anno. Tabella " C" Pensioni ferroviarie e degli ex II.PP. dirette indirette e di riversibilita', dal mese di gennaio al mese di novembre: dal giorno 21 pensioni fino a L. 1.200.000; dal giorno 22 pensioni fino a L. 1.360.000; dal giorno 24 pensioni fino a L. 1.540.000; dal giorno 25 pensioni fino a L. 1.830.000; dal giorno 26 pensioni oltre L. 1.830.000. Tabella " D" Pensioni ferroviarie e degli ex II.PP., dirette, indirette e di riversibilita', per il mese di dicembre: dal giorno 21 pensioni fino a L. 2.600.000; dal giorno 22 pensioni fino a L. 3.200.000; dal giorno 23 pensioni oltre L. 3.200.000. Tabella " E" Assegni di medaglia (escluse quelle d'oro il cui pagamento avviene mensilmente): assegni di medaglia dal giorno 30 giugno di ogni anno.