Art. 3. Gli importi delle pensioni e degli assegni congeneri citati nell'art. 1, che vengono pagati mediante accreditamento nei conti correnti postali dei beneficiari, sono resi disponibili dall'Ente Poste Italiane alle stesse date stabilite nelle tabelle " A " - " B " - " C " - " D " - " E", per le specie di pensioni e le categorie di importi ivi previsti.