Art. 3.
  Gli  importi  delle  pensioni  e  degli  assegni  congeneri  citati
nell'art.  1, che  vengono pagati  mediante accreditamento  nei conti
correnti  postali dei  beneficiari, sono  resi disponibili  dall'Ente
Poste Italiane alle stesse date stabilite nelle tabelle " A " - " B "
- " C " -  " D " - " E", per le specie di  pensioni e le categorie di
importi ivi previsti.