Art. 4.
  Gli  importi  delle  pensioni  e  degli  assegni  congeneri  citati
nell'art.  1, che  vengono pagati  mediante accreditamento  nei conti
correnti bancari  dei beneficiari,  sono resi disponibili  presso gli
sportelli  bancari   designati  dai  beneficiari  stessi   alle  date
stabilite nella sottoindicata tabella " F":
 Tabella " F"
  Pensioni  di guerra  ordinarie, ferroviarie,  degli ex  Istituti di
previdenza,  dirette,  indirette  e  di  riversibilita',  assegni  di
medaglia e assegni di Vittorio Veneto:
  pensioni di guerra dirette,  indirette, di riversibilita' e assegni
annessi  alle  medaglie  d'oro   e  all'onorificenza  dell'ordine  di
Vittorio  Veneto: il  giorno 6  del  mese di  scadenza, senza  limiti
d'importo; pensioni ordinarie dirette, indirette e di riversibilita':
il giorno 18 del mese di  scadenza, senza limiti di importo; pensioni
ferroviarie e degli  ex, Istituti di previdenza  dirette, indirette e
di riversibilita':  il giorno 23  del mese di scadenza,  senza limiti
d'importo;
  assegni  di medaglia:  il giorno  6  luglio di  ogni anno  (escluse
quelle d'oro).