Art. 5.
  Gli  accreditamenti di  cui all'art.  4 sono  anticipati al  giorno
lavorativo precedente, nel  caso in cui sia  festivo quello stabilito
dal calendario riportato nella tabella " F".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 settembre 1997
                                            p. Il Ministro: Pennacchi