Art. 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il l ottobre 1997.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e  fino al  31  dicembre  1997, ai  fini  della determinazione  degli
interessi usurari ai sensi dell'art. 2,  comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del
presente decreto devono essere aumentati della meta'.