Art. 3.
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede  o dipendenza aperta al pubblico  in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A) .
  2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il
rispetto del limite  di cui all'art. 2, comma 4,  della legge 7 marzo
1996, n.  108, si attengono  ai criteri di calcolo  delle "istruzioni
per la rilevazione  del tasso effettivo globale medio  ai sensi della
legge  sull'usura"  emanate  dalla   Banca  d'Italia  e  dall'Ufficio
italiano dei cambi.
  3. La Banca  d'Italia e l'Ufficio italiano dei  cambi procedono per
il trimestre l  luglio 1997 - 30 settembre 1997  alla rilevazione dei
tassi  effettivi   globali  medi  praticati  dalle   banche  e  dagli
intermediari finanziari con riferimento  alle categorie di operazioni
indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 settembre 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi