Art. 3.
  1.  Entro quarantacinque  giorni dalla  convalida della  domanda il
Ministero della  sanita', verificata la sussistenza  dei requisiti di
cui ai precedenti articoli,  rilascia l'autorizzazione che reca anche
gli stampati approvati.
  2. Detto termine temporale viene interrotto per il tempo necessario
all'azienda  per   fornire  eventuali  supplementi   di  informazioni
richiesti dal Ministero della sanita'.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  ed entra in vigore il  giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
   Roma, 29 agosto 1997
                                                   Il Ministro: Bindi