Art. 3. 1. Entro quarantacinque giorni dalla convalida della domanda il Ministero della sanita', verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli, rilascia l'autorizzazione che reca anche gli stampati approvati. 2. Detto termine temporale viene interrotto per il tempo necessario all'azienda per fornire eventuali supplementi di informazioni richiesti dal Ministero della sanita'. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 29 agosto 1997 Il Ministro: Bindi