ART. 3
   DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITA' PER LO
   SVILUPPO DI INQUADRAMENTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI SUPERMINIMI
1.  L'entita'  complessiva  delle  disponibilita'  per  i passaggi di
livello e per l'attribuzione dei  superminimi  e'  determinata  nella
misura  dello  1,28%  del  monte  salari  al 31.12.1995. Tale importo
rientra nei costi fissati dalle direttive del Governo per il  rinnovo
contrattuale  relativo  al  biennio  1996-1997,  come specificato nel
prospetto redatto ai sensi degli artt. 51 comma 1 e 52  comma  3  del
decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente Contratto.
2.  I  passaggi  di  livello  conseguenti  alle valutazioni selettive
annuali di cui all'art. 11 del C.C.L. 1994-1995 avranno decorrenza  1
gennaio 1997 e 31 dicembre 1997.
 L'attribuzione dei superminimi non potra' avere decorrenza anteriore
al 1 novembre 1996.