ART. 4 DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITA' PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI OPERAZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI 1. L'entita' complessiva delle disponibilita' per l'attribuzione dell'indennita' di operazione di impianti nucleari di cui all'art. 45 del C.C.L. 1994-1997 e' determinata nella misura dello 0,24% del monte salari al 31.12.1995. Tale importo rientra nei costi fissati dalle direttive del Governo per il rinnovo contrattuale relativo al biennio 1996-1997, come specificato nel prospetto redatto ai sensi degli artt. 51 comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente contratto. 2. La corresponsione di tale indennita' avra' decorrenza non anteriore al 1 luglio 1997.