ART. 4
    DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITA' PER
  L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI OPERAZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI
1.  L'entita'  complessiva  delle  disponibilita'  per l'attribuzione
dell'indennita' di operazione di impianti nucleari  di  cui  all'art.
45  del  C.C.L. 1994-1997 e' determinata nella misura dello 0,24% del
monte salari al 31.12.1995. Tale importo rientra  nei  costi  fissati
dalle  direttive  del Governo per il rinnovo contrattuale relativo al
biennio 1996-1997, come specificato nel prospetto  redatto  ai  sensi
degli  artt. 51 comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93
che accompagna il presente contratto.
2.  La  corresponsione  di  tale  indennita'  avra'  decorrenza   non
anteriore al 1 luglio 1997.