ART. 5
                  EFFETTI DELLE NUOVE RETRIBUZIONI
I  benefici  economici  risultanti  dall'applicazione  dei precedenti
articoli sono corrisposti integralmente a titolo di conguaglio,  alle
scadenze  e  negli  importi  previsti  dai medesimi articoli anche al
personale comunque cessato dal servizio o che cessera' dal  servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto
di  parte  economica  1996/97  e sono computati ai fini previdenziali
secondo gli ordinamenti vigenti. Per  detto  personale  agli  effetti
dell'indennita'  o trattamento di fine rapporto e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di  cessazione
dal servizio.