ART. 5 EFFETTI DELLE NUOVE RETRIBUZIONI I benefici economici risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti integralmente a titolo di conguaglio, alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli anche al personale comunque cessato dal servizio o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97 e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti. Per detto personale agli effetti dell'indennita' o trattamento di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.