ART.6 RISORSE AGGIUNTIVE L'Ente potra' destinare un importo non superiore all'1% del monte salari al 31.12.1995 alla produttivita' con oneri a carico del bilancio dell'Ente. L'utilizzazione di tale importo e' subordinato ad una verifica relativa all'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo. n. 29/93 concernenti l'introduzione di strumenti di programmazione e controllo dell'attivita' e di verifica dei risultati. Potranno essere utilizzate risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti quantitativi e qualitativi dell'attivita' svolta nel contesto di un impiego piu' razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalita' dell'Ente.