ART.6
                         RISORSE AGGIUNTIVE
L'Ente  potra'  destinare  un  importo non superiore all'1% del monte
salari al 31.12.1995  alla  produttivita'  con  oneri  a  carico  del
bilancio dell'Ente.
L'utilizzazione  di  tale  importo  e'  subordinato  ad  una verifica
relativa all'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dal
decreto legislativo. n. 29/93 concernenti l'introduzione di strumenti
di programmazione  e  controllo  dell'attivita'  e  di  verifica  dei
risultati.
Potranno  essere  utilizzate  risorse  che  si  rendano eventualmente
disponibili  a  seguito   dei   migliori   risultati   nell'andamento
gestionale,  correlati  all'aumento  dei  rendimenti  quantitativi  e
qualitativi dell'attivita' svolta nel contesto  di  un  impiego  piu'
razionale  delle  risorse  umane,  senza  pregiudizio delle finalita'
dell'Ente.