IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita'; Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218; Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III; Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarieta' sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266; Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, cosi' da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili; Considerata l'opportunita' che gli istituendi centri di servizio possano essere anche piu' di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali; Decreta: Art. 1. Destinazione delle somme 1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone: a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale; b) il restante 50% ad uno o a piu' altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse. 2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente e' effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1. 3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente e' trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.