IL MINISTRO DEL TESORO
                           di concerto con
               IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Visto l'art.  15, comma 3, della  legge 11 agosto 1991,  n. 266, il
quale  prevede che  saranno stabilite  con decreto  del Ministro  del
tesoro, di concerto  con il Ministro per la  solidarieta' sociale, le
modalita'  di attuazione  delle  norme di  cui  ai commi  1  e 2  del
medesimo  articolo, concernenti  la  costituzione  di fondi  speciali
presso le  regioni al fine  di istituire,  per il tramite  degli enti
locali,  centri di  servizio a  disposizione delle  organizzazioni di
volontariato,  da queste  gestiti, con  la funzione  di sostenerne  e
qualificarne l'attivita';
  Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
  Visto  il decreto  legislativo  20  novembre 1990,  n.  356, ed  in
particolare il titolo III;
  Visto il decreto ministeriale in  data 21 novembre 1991, emanato ai
sensi del suddetto  art. 15, comma 3, della legge  11 agosto 1991, n.
266;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
31 maggio 1996 con il quale  il Presidente del Consiglio dei Ministri
ha delegato  il Ministro  per la  solidarieta' sociale  ad assicurare
l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  Considerata l'esigenza che presso  ogni regione venga costituito un
unico fondo speciale, cosi' da assicurare una gestione unitaria delle
somme disponibili;
  Considerata l'opportunita'  che gli  istituendi centri  di servizio
possano essere anche  piu' di uno in ogni regione,  in relazione alle
diversificate esigenze da soddisfare ma  che, allo stesso tempo siano
previste  le   opportune  forme   di  coordinamento   per  accrescere
l'efficacia  dei  relativi  interventi  tra  i  centri  stessi  e  la
programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Destinazione delle somme
  1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n.
356  del 1990  e le  casse di  risparmio ripartiscono  annualmente le
somme  di  cui all'art.  15  della  legge  11  agosto 1991,  n.  266,
destinandone:
  a) il 50%  al fondo speciale previsto dal successivo  art. 2, comma
1, costituito  presso la regione  ove i  predetti enti e  casse hanno
sede legale;
  b) il  restante 50% ad  uno o a  piu' altri fondi  speciali, scelti
liberamente dai suddetti enti e casse.
  2.  La  ripartizione  percentuale  delle  somme  di  cui  al  comma
precedente  e' effettuata  dagli  enti in  sede  di approvazione  del
bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356
del 1990 e  dalle casse di risparmio,  all'atto dell'approvazione del
bilancio  di  esercizio.  Entro  un mese  dall'approvazione  di  tali
bilanci gli enti e le casse  segnalano al comitato di gestione di cui
al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle
singole regioni.  Per gli enti  il termine  di un mese  decorre dalla
data di approvazione del bilancio  da parte del Ministero del tesoro.
Le somme sono  accreditate al fondo di cui al  medesimo art. 2, comma
1.
  3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente e' trasmessa
al presidente dell'Osservatorio nazionale  per il volontariato di cui
all'art. 12  della legge n.  266 del  1991 e all'Associazione  fra le
casse di risparmio italiane.