Art. 2. Fondo speciale presso ogni regione 1. Presso ogni regione e' istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attivita' del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto. 2. Ogni fondo speciale e' amministrato da un comitato di gestione composto: a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia; b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia; c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarieta' sociale; d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalita' di cui al successivo comma 7; e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalita' di cui al successivo comma 8; f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia. 3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro cosi' sostituito. La carica di membro del comitato di gestione e' gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. 4. Le spese di funzionamento e di attivita' dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 / 1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilita' preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute e' conservata presso il comitato di gestione. 5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalita' di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente. 6. Il comitato di gestione: a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o piu' centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere piu' di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze; b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3; c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attivita' svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano; d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3; e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarita' nonche' la conformita' ai rispettivi regolamenti; g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5. 7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente e' designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione piu' alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse dl risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma. 8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.