Art. 2.
                  Fondo speciale presso ogni regione
  1. Presso ogni  regione e' istituito un  fondo speciale, denominato
fondo  di   cui  alla  legge  n.   266  del  1991,  nel   quale  sono
contabilizzati gli importi segnalati dagli  enti e dalle casse di cui
all'art. 1, comma  1, del presente decreto.  Tali somme costituiscono
patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli
stessi enti e  casse. Esse sono disponibili per i  centri di servizio
di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e
per  le  spese  di  funzionamento  e di  attivita'  del  comitato  di
gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.
  2. Ogni fondo  speciale e' amministrato da un  comitato di gestione
composto:
  a)  da  un  membro  in  rappresentanza  della  regione  competente,
designato  secondo  le  previsioni delle  disposizioni  regionali  in
materia;
  b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato -
iscritte  nei   registri  regionali   -  maggiormente   presenti  nel
territorio   regionale,   nominati   secondo  le   previsioni   delle
disposizioni regionali in materia;
  c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarieta' sociale;
  d)  da sette  membri  nominati  dagli enti  e  dalle  casse di  cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalita' di cui
al successivo comma 7;
  e)  da  un  membro  nominato  dall'Associazione  fra  le  casse  di
risparmio italiane secondo le modalita' di cui al successivo comma 8;
  f) da un membro in  rappresentanza degli enti locali della regione,
nominato  secondo  le  previsioni  delle  disposizioni  regionali  in
materia.
  3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un
biennio, decorrente in ogni caso  dal giorno successivo alla scadenza
del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in
sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in
carica per  la durata residua di  tempo previsto per il  membro cosi'
sostituito. La carica di membro  del comitato di gestione e' gratuita
e consente solo il rimborso  delle spese effettivamente sostenute per
partecipare alle riunioni.
  4.  Le  spese di  funzionamento  e  di  attivita' dei  comitati  di
gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle
spese annualmente  previste per l'assolvimento delle  funzioni di cui
al  presente decreto,  sono poste  a  carico dei  centri di  servizio
istituiti presso  ogni regione,  proporzionalmente alle somme  di cui
all'art. 15 della legge n. 266 / 1991, attribuite ai centri medesimi.
A  tal fine  annualmente i  comitati di  gestione prelevano  le somme
necessarie dai fondi  accantonati dagli enti e dalle casse  di cui al
comma 1  dell'art. 1 con  imputazione alla contabilita'  preventiva e
consuntiva dei  centri di  servizio. La documentazione  relativa alle
spese sostenute e' conservata presso il comitato di gestione.
  5. Nel corso della prima  riunione, ciascun comitato di gestione, a
maggioranza   assoluta   dei   suoi  componenti,   fissa   le   norme
disciplinanti le modalita' di funzionamento ed elegge nel suo seno il
presidente.
  6. Il comitato di gestione:
  a)  provvede ad  individuare e  a  rendere pubblici  i criteri  per
l'istituzione  di uno  o piu'  centri di  servizio nella  regione, ai
sensi  del successivo  art  3.  Quando i  criteri  prevedono che  gli
istituendi  centri  di  servizio  possono   essere  piu'  di  uno  in
considerazione   delle  diversificate   esigenze  del   volontariato,
attraverso le opportune forme di  coordinamento tra i centri previste
nei criteri  medesimi, il  comitato mira all'utilizzo  ottimale delle
risorse disponibili  quanto a  costi e benefici,  alla collaborazione
tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
  b)  riceve le  istanze per  la relativa  istituzione dei  centri di
servizio  e, sulla  base  di criteri  e  di scadenze  preventivamente
predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione
e  su almeno  un quotidiano  a diffusione  regionale, istituisce  con
provvedimento motivato i  centri di servizio secondo  le procedure di
cui al successivo art. 3;
  c) istituisce l'elenco regionale  dei centri di servizio denominato
elenco  regionale dei  centri di  servizio di  cui all'art.  15 della
legge 11 agosto  1991, n. 266, e ne pubblicizza  l'esistenza; in tale
contesto  viene  descritta l'attivita'  svolta  da  ciascun centro  e
vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
  d) nomina  un membro degli  organi deliberativi ed un  membro degli
organi di controllo dei centri di  servizio di cui al successivo art.
3;
  e)  ripartisce  annualmente, fra  i  centri  di servizio  istituiti
presso la regione, le somme scritturate  nel fondo speciale di cui al
presente articolo;
  f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la
regolarita' nonche' la conformita' ai rispettivi regolamenti;
  g)  cancella,  con  provvedimento motivato,  dall'elenco  regionale
indicato nella precedente  lettera c), i centri  di servizio, secondo
le previsioni del successivo art. 3, comma 5.
  7. Agli enti e alle casse di  cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto spetta  nominare un proprio  componente per ogni  settimo del
totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel
caso  residuino  frazioni  inferiori  al  settimo  il  componente  e'
designato dall'ente  o dalla cassa  cui corrisponde la  frazione piu'
alta. Il calcolo  viene effettuato dall'Associazione fra  le casse dl
risparmio italiane  con riferimento alla  data del 30 giugno  e tiene
conto degli  importi che siano destinati  al fondo da ciascun  ente o
cassa nei due esercizi  precedenti. La medesima Associazione provvede
a comunicare ad ogni ente o cassa  il numero di membri che a ciascuno
di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.
  8.  L'Associazione fra  le casse  di risparmio  italiane nomina  un
componente   del   comitato   di  gestione   individuandolo   in   un
rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al
fondo   speciale.   Nell'effettuare    tale   scelta   l'Associazione
privilegia, anche con criteri di rotazione,  gli enti e le casse che,
pur  avendo contribuito,  non abbiano  titolo a  nominare un  proprio
membro ai sensi del comma precedente.