Art. 3. Centri di servizio 1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attivita' dell'istituendo centro di servizio nonche' l'indicazione di chi assume la responsabilita' amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza. 2. L'istanza e' avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potra' procedere anche in assenza di detto parere. 3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano: a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991; b) oppure, in alternativa, un'entita' giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse. 4. Il funzionamento dei centri di servizio e' disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991. 5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora vengaaccertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attivita' a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresi' cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalita' e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attivita' in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarita' di gestione.