Art. 4.
                    Compiti dei centri di servizio
  1. I centri  di servizio hanno lo scopo di  sostenere e qualificare
l'attivita'  di   volontariato.  A   tal  fine  erogano   le  proprie
prestazioni sotto forma  di servizi a favore  delle organizzazioni di
volontariato  iscritte  e non  iscritte  nei  registri regionali.  In
particolare, fra l'altro:
  a) approntano strumenti e iniziative  per la crescita della cultura
della solidarieta', la promozione di nuove iniziative di volontariato
e il rafforzamento di quelle esistenti;
  b) offrono  consulenza e  assistenza qualificata  nonche' strumenti
per  la  progettazione,  l'avvio  e la  realizzazione  di  specifiche
attivita';
  c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti
degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
  d)  offrono  informazioni,  notizie, documentazione  e  dati  sulle
attivita' di volontariato locale e nazionale.