Art. 4. Compiti dei centri di servizio 1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attivita' di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro: a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarieta', la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti; b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonche' strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attivita'; c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato; d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attivita' di volontariato locale e nazionale.