Art. 5.
                 Funzionamento dei centri di servizio
  1. Gli  enti e le  casse di cui all'art.  1, comma 1,  del presente
decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di
cui all'art. 13  del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n. 385, a
favore del comitato di gestione e  di ciascun centro di servizio, gli
importi di rispettiva pertinenza  comunicati annualmente dal comitato
di  gestione.  Il  deposito  viene effettuato  entro  un  mese  dalla
ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di
servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla
base degli impegni di spesa previsti.
  2. I centri  di servizio redigono bilanci  preventivi e consuntivi.
Tali bilanci  sono trasmessi,  a mezzo  raccomandata, al  comitato di
gestione competente per territorio.  I proventi rivenienti da diversa
fonte sono autonomamente amministrati.