Art. 5. Funzionamento dei centri di servizio 1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti. 2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.