Art. 2. Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, e' vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 6611 del 14 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 42 del 6 settembre 1993, facente parte del comune di Acireale, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.