Art. 2.
  Fino   all'approvazione  del   piano  territoriale   paesistico  e,
comunque,  entro  e   non  oltre  l'anno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  e'  vietata,  nel  territorio
descritto  ed individuato  nel decreto  n. 6611  del 14  agosto 1993,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 42 del
6  settembre  1993,  facente  parte  del  comune  di  Acireale,  ogni
modificazione  dell'assetto del  territorio, nonche'  qualsiasi opera
edilizia, con esclusione degli  interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di  consolidamento statico e di  restauro conservativo
che  non alterino  lo stato  dei luoghi  e l'aspetto  esteriore degli
edifici.