Art. 5.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta' di medicina e chirurgia  e quelle del S.S.N. individuate nei
protocolli  di  intesa  di  cui  all'art. 6,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  502/1992  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A
e quello dirigente del S.S.N.  delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.