IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 3,  comma 1, lettera m), della legge  26 ottobre 1995,
n. 447;
  Visto  il codice  della navigazione  emanato con  regio decreto  30
marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;
  Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, concernente modificazioni ed
aggiunte agli articoli 714 e 717 del codice della navigazione;
  Vista   la  legge   2   aprile  1968,   n.   518,  concernente   la
liberalizzazione  dell'uso delle  aree di  atterraggio e  la relativa
disciplina di attuazione di cui al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione in data  10 marzo 1988, concernente modificazioni
al decreto ministeriale 27 dicembre 1971;
  Visto il  decreto ministeriale 10 marzo  1988 recante modificazioni
al decreto ministeriale 27 dicembre  1971 di attuazione della legge 2
aprile   1968,  concernente   la  liberalizzazione   delle  aree   di
atterraggio;
  Visto il  decreto ministeriale  27 dicembre  1971 recante  norme di
attuazione della legge 2 aprile 1968, concernente la liberalizzazione
delle aree di atterraggio;
  Visti la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del
volo da diporto  o sportivo e il relativo  regolamento di attuazione,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, come modificato  dal decreto del Presidente  della Repubblica 28
aprile 1993, n. 207;
  Considerato  che si  rende  necessario  regolamentare le  attivita'
aeroportuali su tutto il territorio nazionale ai fini del controllo e
del contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili
civili nelle loro fasi di movimentazione;
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i rapporti  tra lo Stato,  le regioni  e le province  autonome, nella
seduta del 9 ottobre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Ai  fini  del  contenimento  dell'inquinamento  acustico  negli
aeroporti  civili  e  negli  aeroporti militari  aperti  al  traffico
civile,  limitatamente  al  traffico   civile,  il  presente  decreto
disciplina:
  a) i  criteri di  misura del rumore  emesso dagli  aeromobili nelle
attivita' aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m),
punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  b) le  procedure per l'adozione  di misure di riduzione  del rumore
aeroportuale, per la classificazione  degli aeroporti in relazione al
livello  di   inquinamento  acustico  e  per   la  definizione  delle
caratteristiche dei sistemi di monitoraggio;
  c) i criteri di individuazione delle zone di rispetto per le aree e
le  attivita' aeroportuali  nonche' quelli  che regolano  l'attivita'
urbanistica nelle zone di rispetto.
  2. Le  regioni disciplinano con  propria legge le modalita'  per la
presentazione  della  documentazione  di  impatto  acustico  prevista
dall'art. 8,  comma 2, della  legge 26 ottobre  1995, n. 447,  per le
aree ove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi
utilizzati per  il volo da diporto  o sportivo, di cui  alla legge 25
marzo 1985, n.  106, ed al decreto del Presidente  della Repubblica 5
agosto 1988, n. 404, e le aviosuperfici da realizzare successivamente
all'entrata in vigore del  presente decreto prevedendo l'obbligo, per
i  comuni,  di dare  comunicazione  delle  loro valutazioni  all'Ente
nazionale  per  l'aviazione  civile,   per  le  eventuali  azioni  di
competenza.
  3.  Il presente  decreto non  si applica  al rumore  prodotto nello
svolgimento  di attivita'  aeree  di  emergenza, pubblica  sicurezza,
soccorso e protezione civile.