Art. 2.
                             Definizioni
  Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definisce:
  1) aeromobile: ogni macchina atta  al trasporto per aria di persone
o  cose, da  un  luogo ad  un altro,  ad  eccezione degli  apparecchi
utilizzati per  il volo da diporto  o sportivo, di cui  alla legge 25
marzo 1985, n.  106, ed al decreto del Presidente  della Repubblica 5
agosto 1988, n. 404;
  2)  esercente dell'aeromobile:  colui il  quale assume  l'esercizio
dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 874 del codice della navigazione;
  3) aeroporto: superficie delimitata di  terreno o di acqua, inclusa
ogni costruzione, installazione ed  equipaggiamento, usata in tutto o
in parte per l'arrivo, la partenza ed il movimento di aeromobili;
  4)  aviosuperfice: superficie  delimitata  di terreno  o di  acqua,
inclusa ogni costruzione, installazione  ed equipaggiamento, usata in
tutto  o in  parte  per  l'arrivo, la  partenza  ed  il movimento  di
aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico di cui all'art.
692 del  codice della navigazione e  su cui non insista  un aeroporto
privato di cui all'art. 704 del codice della navigazione;
  5)  curve  di  isolivello:  curve  ideali  congiungenti  punti  del
territorio corrispondenti ad eguali valori dell'indice descrittore di
cui all'allegato " A", punto 1, del presente decreto;
  6) attivita' aeroportuali:  le fasi di decollo,  di atterraggio, di
manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;
  7) intorno aeroportuale: e'  il territorio circostante l'aeroporto,
il   cui  stato   dell'ambiente   e'   influenzato  dalle   attivita'
aeroportuali, corrispondente  all'area in  cui il descrittore  di cui
all'allegato  "  A", punto  1,  del  presente decreto  assume  valori
superiori a 60 dB(A);
  8) periodo diurno: l'intervallo di  tempo compreso fra le ore 06:00
e le ore 23:00, ore locali;
  9)  periodo notturno:  l'intervallo di  tempo compreso  fra le  ore
23:00 e le ore 06:00, ore locali.