Art. 4. Contenimento del rumore 1. Per gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), punti 1), 2) e 4), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono istituite due commissioni incaricate di predisporre criteri generali per la definizione, rispettivamente: a) di procedure antirumore in tutte le attivita' aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; b) delle zone di rispetto per le aree e le attivita' aeroportuali ed ai criteri per regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto; c) della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio. 2. La commissione istituita per gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e' presieduta dal presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile o da un suo delegato ed e' composta da due rappresentanti dell'Ente stesso ed un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dell'ambiente, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Ente nazionale di assistenza al volo, dei vettori aerei e delle societa' di gestione aeroportuale. 3. La commissione istituita per gli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), e' presieduta dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente o da un suo delegato ed e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ed un rappresentante, rispettivamente, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo, dei vettori aerei e delle societa' di gestione aeroportuale. 4. I lavori delle commissioni di cui ai precedenti commi si concludono entro trenta giorni dall'insediamento.