Art. 5.
                         Procedure antirumore
  1. Entro trenta giorni dal  termine dei lavori delle commissioni di
cui al  precedente art.  4, l'Ente  nazionale per  l'aviazione civile
istituisce,  per  ogni  aeroporto  aperto  al  traffico  civile,  una
commissione presieduta dal  competente direttore della circoscrizione
aeroportuale e composta da un  rappresentante per ognuno dei seguenti
soggetti: regione, provincia e  comuni interessati; Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente; dell'Ente nazionale di assistenza al
volo, vettori aerei, societa' di gestione aeroportuale.
  2. Entro  novanta giorni dal  loro insediamento, le  commissioni di
cui al comma precedente, definiscono le procedure antirumore che sono
adottate  con   provvedimento  del  direttore   della  circoscrizione
aeroportuale.