Art. 6. Caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale 1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate, definisce, nell'intorno aeroportuale, i confini delle seguenti aree di rispetto: zona A, zona B, zona C. 2. All'interno di tali zone valgono i seguenti limiti per la rumorosita' prodotta dalle attivita' aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 2), della legge 26 ottobre 1995, n. 447: zona A: l'indice LVA non puo' superare il valore di 65 dB(A); zona B: l'indice LVA non puo' superare il valore di 75 dB(A); zona C: l'indice LVA puo' superare il valore di 75 dB(A). 3. Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non puo' superare il valore di 60 dB(A). 4. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto definiscono le zone di cui al comma 1 all'unanimita'. Nel caso l'unanimita' non sia raggiunta, il Ministero dei trasporti, ovvero le regioni o le province autonome, convoca un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Ai soggetti incaricati di determinare le curve di isolivello e le procedure antirumore ed a quelli preposti alla gestione dei sistemi di monitoraggio, sono forniti, con modalita' concordate con l'Ente nazionale di assistenza al volo, i dati delle traiettorie degli aeromobili civili nelle attivita' aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.