Art. 6.
         Caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale
  1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto,
tenuto conto  del piano  regolatore aeroportuale, degli  strumenti di
pianificazione territoriale  e urbanistica vigenti e  delle procedure
antirumore adottate, definisce,  nell'intorno aeroportuale, i confini
delle seguenti aree di rispetto: zona A, zona B, zona C.
  2.  All'interno di  tali  zone  valgono i  seguenti  limiti per  la
rumorosita'  prodotta  dalle  attivita'  aeroportuali  come  definite
all'art. 3,  comma 1, lettera  m), punto  2), della legge  26 ottobre
1995, n. 447:
  zona A: l'indice LVA non puo' superare il valore di 65 dB(A);
  zona B: l'indice LVA non puo' superare il valore di 75 dB(A);
  zona C: l'indice LVA puo' superare il valore di 75 dB(A).
  3.  Al di fuori delle zone A, B  e C l'indice LVA non puo' superare
il valore di 60 dB(A).
  4. Le commissioni di cui all'art.  5, comma 1, del presente decreto
definiscono  le zone  di  cui  al comma  1  all'unanimita'. Nel  caso
l'unanimita' non sia raggiunta, il Ministero dei trasporti, ovvero le
regioni  o le  province autonome,  convoca un'apposita  conferenza di
servizi, ai sensi  dell'art. 14 della legge 7 agosto  1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni.
  5. Ai soggetti  incaricati di determinare le curve  di isolivello e
le  procedure  antirumore ed  a  quelli  preposti alla  gestione  dei
sistemi di  monitoraggio, sono forniti, con  modalita' concordate con
l'Ente  nazionale di  assistenza al  volo, i  dati delle  traiettorie
degli aeromobili  civili nelle  attivita' aeroportuali  come definite
all'art. 3,  comma 1,  lettera m),  punto 3,  della legge  26 ottobre
1995, n. 447.