Art. 7. Attivita' consentite nell'intorno aeroportuale 1. Fatte salve le attivita' e gli insediamenti esistenti al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, i piani regolatori generali sono adeguati tenendo conto delle seguenti indicazioni per gli usi del suolo, fatte salve le prescrizioni della legge 4 febbraio 1963, n. 58: zona A: non sono previste limitazioni; zona B: attivita' agricole ed allevamenti di bestiame, attivita' industriali e assimilate, attivita' commerciali, attivita' di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico; zona C: esclusivamente le attivita' funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali. Roma, 31 ottobre 1997 p. Il Ministro dell'ambiente Calzolaio p. Il Ministro dei trasporti e della navigazione Albertini