Art. 7.
            Attivita' consentite nell'intorno aeroportuale
  1. Fatte salve le attivita' e gli insediamenti esistenti al momento
della  data  di entrata  in  vigore  del  presente decreto,  i  piani
regolatori  generali  sono  adeguati  tenendo  conto  delle  seguenti
indicazioni per gli usi del  suolo, fatte salve le prescrizioni della
legge 4 febbraio 1963, n. 58:
  zona A: non sono previste limitazioni;
  zona B:  attivita' agricole  ed allevamenti di  bestiame, attivita'
industriali  e   assimilate,  attivita'  commerciali,   attivita'  di
ufficio, terziario  e assimilate, previa adozione  di adeguate misure
di isolamento acustico;
  zona  C: esclusivamente  le attivita'  funzionalmente connesse  con
l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali.
    Roma, 31 ottobre 1997
                                         p. Il Ministro dell'ambiente
                                                   Calzolaio
  p. Il Ministro dei trasporti
      e della navigazione
           Albertini