IL MINISTERO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare 1'art. 2, comma 104, come modificato dall'art. 10, comma 8-quinquies, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993, con la quale e' stato approvato il programma triennale per la tutela dell'ambiente 1994/96; Vista la delibera CIPE 12 luglio 1996, concernente il riparto di somme per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale; Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1996 con la quale sono state ripartite le risorse di cui al punto 4 della delibera CIPE 12 luglio 1996, a valere sui fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641; Vista la delibera CIPE 23 aprile 1997 con la quale sono state ripartite risorse a valere sui fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; Visto in particolare l'art. 6 della citata legge 135/97 che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue; Visto il parere emesso in data 19 giugno 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome sullo schema di Piano, di cui all'atto n. 292 in pari data; Considerata la necessita' e l'urgenza di adottare il citato piano, al fine di individuare gli interventi e le opere prioritari in materia di collettamento e depurazione, in conformita' alle previsioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36, e nella prospettiva di attuazione della Direttiva 91/271 CEE; Ritenuto, in particolare, opportuno, anche in considerazione delle rilevanti ricadute occupazionali che ne deriveranno, consentire l'immediata attivazione degli interventi e delle opere ai quali le regioni e le provincie autonome hanno attribuito le risorse al momento disponibili; Ritenuto, altresi', opportuno individuare ulteriori interventi ed opere prioritari tra quelli che al momento non dispongono di completa copertura finanziaria al fine di consentirne la rapida attivazione non appena si renderanno disponibili le ulteriori e necessarie risorse; Ritenuto, peraltro, necessario che le modalita' operative del Piano siano coerenti con le procedure previste per l'attuazione dei programmi operativi comunitari, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse disponibili a valere sui fondi strutturali, nonche' con le procedure stabilite dalle leggi nazionali che finanziano il Piano stesso; Ritenuto di dover individuare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della citata legge 135/97, le procedure di monitoraggio e controllo delle attivita' di realizzazione degli interventi e delle opere del Piano, nonche' i presupposti e le procedure per la revoca ed il riutilizzo delle risorse disponibili, con la partecipazione delle regioni e provincie autonome interessate; D e c r e t a: Art. 1. 1. E' approvato il Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione definito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge 23 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 2. Il Piano straordinario, che viene allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante, si articola in una Parte espositiva, nelle Tabelle riepilogative n. 1 (costo degli interventi secondo gli obbiettivi ambientali perseguiti, 2 (numero degli interventi e relativi costi), 3 (interventi con integrale copertura finanziaria) 4 (interventi di cui si chiede la copertura finanziaria mancante) e 5 (distinzione del fabbisogno secondo le aree obbiettivo UE), nelle Tabelle regionali-allegato 1 (indicazione analitica deli interventi secondo gli obbiettivi ambientali) e nelle Tabelle regionali-allegato 2 (A, B, C, D, G, H, I: indicazione analitica degli interventi secondo la copertura finanziaria; E, F: indicazione delle risorse riallocate e degli interventi a cui erano originariamente destinate). 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed ivi richiamate, si applicano, in presenza dei relativi presupposti, a tutti gli interventi ed opere contemplati nel Piano straordinario.