IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
    Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e
integrazioni;
    Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare 1'art. 2,
comma  104,  come  modificato  dall'art. 10, comma 8-quinquies, della
legge  28  febbraio  1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669;
    Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993, con la quale e' stato
    approvato  il  programma  triennale  per  la tutela dell'ambiente
    1994/96;
Vista la delibera CIPE 12 luglio 1996, concernente il riparto di
somme  per  la  realizzazione  di  iniziative  dirette  a favorire lo
sviluppo  sociale  ed  economico  delle  aree depresse del territorio
nazionale;
    Vista  la  delibera CIPE 18 dicembre 1996 con la quale sono state
ripartite  le risorse di cui al punto 4 della delibera CIPE 12 luglio
1996,  a  valere  sui  fondi  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 23
ottobre  1996,  n.  548, convertito con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 641;
    Vista  la  delibera  CIPE  23 aprile 1997 con la quale sono state
ripartite   risorse  a  valere  sui  fondi  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
    Visto  il  decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
    Visto  in  particolare  l'art.  6  della  citata legge 135/97 che
prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano
straordinario  di  completamento  e  razionalizzazione dei sistemi di
collettamento e depurazione delle acque reflue;
    Visto  il  parere  emesso in data 19 giugno 1997 dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome sullo schema di Piano, di cui all'atto n. 292 in pari data;
    Considerata  la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare il citato
piano, al fine di individuare gli interventi e le opere prioritari in
materia   di   collettamento   e  depurazione,  in  conformita'  alle
previsioni  della  legge 5 gennaio 1994 n. 36, e nella prospettiva di
attuazione della Direttiva 91/271 CEE;
    Ritenuto,  in  particolare,  opportuno,  anche  in considerazione
delle rilevanti ricadute occupazionali che ne deriveranno, consentire
l'immediata  attivazione  degli  interventi e delle opere ai quali le
regioni  e  le  provincie  autonome  hanno  attribuito  le risorse al
momento disponibili;
    Ritenuto, altresi', opportuno individuare ulteriori interventi ed
opere prioritari tra quelli che al momento non dispongono di completa
copertura  finanziaria  al  fine di consentirne la rapida attivazione
non  appena  si  renderanno  disponibili  le  ulteriori  e necessarie
risorse;
    Ritenuto,  peraltro,  necessario  che  le modalita' operative del
Piano  siano  coerenti con le procedure previste per l'attuazione dei
programmi  operativi  comunitari,  al  fine  di garantire il migliore
utilizzo  delle  risorse  disponibili a valere sui fondi strutturali,
nonche'   con  le  procedure  stabilite  dalle  leggi  nazionali  che
finanziano il Piano stesso;
    Ritenuto  di  dover  individuare,  ai sensi dell'art. 6, comma 5,
della  citata  legge 135/97, le procedure di monitoraggio e controllo
delle  attivita'  di realizzazione degli interventi e delle opere del
Piano,  nonche'  i  presupposti  e  le  procedure per la revoca ed il
riutilizzo  delle  risorse  disponibili,  con la partecipazione delle
regioni e provincie autonome interessate;
                           D e c r e t a:
                               Art. 1.
    1.  E'  approvato  il  Piano  straordinario  di  completamento  e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione definito
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge 23 marzo
1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
    2. Il Piano straordinario, che viene allegato al presente decreto
e  del  quale  costituisce parte integrante, si articola in una Parte
espositiva,  nelle Tabelle riepilogative n. 1 (costo degli interventi
secondo   gli  obbiettivi  ambientali  perseguiti,  2  (numero  degli
interventi  e  relativi costi), 3 (interventi con integrale copertura
finanziaria)  4 (interventi di cui si chiede la copertura finanziaria
mancante)  e 5 (distinzione del fabbisogno secondo le aree obbiettivo
UE),  nelle  Tabelle regionali-allegato 1 (indicazione analitica deli
interventi   secondo  gli  obbiettivi  ambientali)  e  nelle  Tabelle
regionali-allegato  2  (A,  B,  C,  D, G, H, I: indicazione analitica
degli  interventi secondo la copertura finanziaria; E, F: indicazione
delle   risorse   riallocate   e   degli   interventi   a  cui  erano
originariamente destinate).
    3.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 6 del decreto-legge 23
marzo  1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed
ivi richiamate, si applicano, in presenza dei relativi presupposti, a
tutti gli interventi ed opere contemplati nel Piano straordinario.