Art. 3. 1. Le somme derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, ed assegnate ad interventi presentati dal Ministero dell'ambiente con delibera del CIPE in data 18 dicembre 1996, nonche' quelle derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ed assegnate a progetti presentati dal Ministero dell'ambiente con delibera del CIPE in data 23 aprile 1997, tutte indicate alle Tabelle B - allegato 2, sono destinate a finanziare agli interventi altresi' ivi indicati.