Art. 3.
    1.   Le   somme   derivanti  dall'accensione  dei  mutui  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, ed assegnate
ad interventi presentati dal Ministero dell'ambiente con delibera del
CIPE   in   data   18   dicembre   1996,   nonche'  quelle  derivanti
dall'accensione  dei  mutui  di  cui  all'art. 4 del decreto-legge 23
giugno  1995,  n.  244,  convertito  con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, ed assegnate a progetti presentati dal Ministero
dell'ambiente  con  delibera  del  CIPE in data 23 aprile 1997, tutte
indicate  alle  Tabelle  B  - allegato 2, sono destinate a finanziare
agli interventi altresi' ivi indicati.