Art. 4.
    1. I finanziamenti relativi agli interventi indicati alle Tabelle
E  -  allegato  2,  sono  revocati  ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.  2,  comma  104,  della  legge 23 dicembre 1996 n. 662, come
modificato  dall'art. 10, comma 8- quinquies, della legge 27 febbraio
1997 n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669.
    2.  Le  somme oggetto delle revoche di cui al precedente punto 1,
sono  destinate  al  finanziamento  degli  interventi  indicati  alle
Tabelle C - allegato 2.