Art. 4. 1. I finanziamenti relativi agli interventi indicati alle Tabelle E - allegato 2, sono revocati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'art. 10, comma 8- quinquies, della legge 27 febbraio 1997 n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669. 2. Le somme oggetto delle revoche di cui al precedente punto 1, sono destinate al finanziamento degli interventi indicati alle Tabelle C - allegato 2.