Art. 6.
    1.  Le  somme  disponibili  nell'ambito del P.T.T.A. e non ancora
definitivamente  finalizzate  a  specifici  interventi in relazione a
documenti  regionali  di  programma approvati dal Ministero, indicate
alle  Tabelle  G  -  allegato  2,  sono  destinate  a  finanziare gli
interventi di cui all'art. 7.