Art. 8.
    1. Il controllo degli interventi, sotto il profilo dell'idoneita'
a  realizzare  la  tutela  degli  obiettivi  di  qualita'  dei  corpi
ricettori,  nonche'  il monitoraggio tecnico, economico e finanziario
sulla realizzazione e sulla gestione provvisoria degli impianti, sono
assicurati dal Ministero dell'ambiente attraverso il Servizio A.R.S.
    2.  Per  l'esercizio  delle  attivita'  di  controllo, verifica e
monitoraggio,  il  Ministero  dell'Ambiente puo' avvalersi del Gruppo
tecnico  costituito con D.M. prot. 6452/ARS/M/D/G/N in data 21 maggio
1997, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 23 marzo 1997,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23  maggio 97 n. 135,
nonche'   di  un  apposito  gruppo  di  lavoro  istituito  presso  la
Commissione  Tecnico-Scientifica  di  cui  al  decreto del Presidente
della Repubblica 23 novembre 1991 n. 438.