Art. 8. 1. Il controllo degli interventi, sotto il profilo dell'idoneita' a realizzare la tutela degli obiettivi di qualita' dei corpi ricettori, nonche' il monitoraggio tecnico, economico e finanziario sulla realizzazione e sulla gestione provvisoria degli impianti, sono assicurati dal Ministero dell'ambiente attraverso il Servizio A.R.S. 2. Per l'esercizio delle attivita' di controllo, verifica e monitoraggio, il Ministero dell'Ambiente puo' avvalersi del Gruppo tecnico costituito con D.M. prot. 6452/ARS/M/D/G/N in data 21 maggio 1997, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 23 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 97 n. 135, nonche' di un apposito gruppo di lavoro istituito presso la Commissione Tecnico-Scientifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991 n. 438.