Art. 9.
    1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e'  costituito un
Comitato  di  sorveglianza,  composto da rappresentanti del Ministero
dell'ambiente, del Ministero dei LL.PP. e delle Regioni interessate.
    2.  Alle  riunioni del Comitato partecipano inoltre, in relazione
all'incidenza  sulle rispettive competenze degli argomenti all'ordine
del giorno, rappresentanti della Commissione dell'Unione europea, del
Ministero   del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  del
Ministero   del   tesoro,   e   di  eventuali  altre  Amministrazioni
interessate.
    3.  Il  Comitato  di  sorveglianza  si  riunisce almeno due volte
l'anno.
    4. Il Comitato svolge le funzioni di sorveglianza sull'attuazione
del  Piano,  ed  in particolare propone al Ministero dell'ambiente la
definizione  dei  presupposti  e  delle  modalita' procedimentali per
l'eventuale  revoca  e  riallocazione  dei  finanziamenti, l'adozione
delle    eventuali    ulteriori    misure   necessarie   all'ottimale
realizzazione  delle  previsioni del Piano, ivi comprese le eventuali
modifiche ed integrazioni del Piano stesso.