Art. 9. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e' costituito un Comitato di sorveglianza, composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei LL.PP. e delle Regioni interessate. 2. Alle riunioni del Comitato partecipano inoltre, in relazione all'incidenza sulle rispettive competenze degli argomenti all'ordine del giorno, rappresentanti della Commissione dell'Unione europea, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro, e di eventuali altre Amministrazioni interessate. 3. Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno. 4. Il Comitato svolge le funzioni di sorveglianza sull'attuazione del Piano, ed in particolare propone al Ministero dell'ambiente la definizione dei presupposti e delle modalita' procedimentali per l'eventuale revoca e riallocazione dei finanziamenti, l'adozione delle eventuali ulteriori misure necessarie all'ottimale realizzazione delle previsioni del Piano, ivi comprese le eventuali modifiche ed integrazioni del Piano stesso.