IL DIRETTORE GENERALE
                    del servizio per l'attuazione
                   della programmazione economica
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza le  regioni e le province  autonome di Trento e  Bolzano al
finanziamento di  interventi in materia di  ristrutturazione edilizia
sanitaria e  di ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni  di mutuo da effettuare  nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante  dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e  con gli Istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto l'art. 4, comma 7,  della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il quale  stabilisce  che  gli  oneri derivanti  dai  mutui
contratti per  l'edilizia sanitaria, ai  sensi del predetto  art. 20,
sono  a carico  del Fondo  sanitario nazionale  di conto  capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto il decreto del Ministro  del tesoro, di concerto col Ministro
della  sanita',  16 luglio  1993,  con  il  quale sono  stabilite  le
procedure  per la  contrazione dei  mutui e  i rimborsi  dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare, il  comma  2  dell'art. 8  del  menzionato
decreto  del Ministro  del  tesoro, di  concerto  col Ministro  della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera'  al  Ministero  del   bilancio  e  della  programmazione
economica l'ammontare  complessivo delle rate semestrali,  con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto il proprio  decreto del 24 maggio 1996, n.  013, con il quale
si e' dato corso all'impegno  delle prime rate semestrali delle venti
previste,  scadenza  30  giugno/31  dicembre, a  favore  della  Cassa
depositi e prestiti  per mutui concessi, ai sensi  dell'art. 20 della
legge n. 67/1988, alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;
  Vista  la nota  della Cassa  depositi e  prestiti n.  001350 del  7
aprile 1997  con la quale  si chiede, fra l'altro,  l'accredito delle
somme, quali  quattro rate semestrali  (valuta 31 dicembre  1997) per
oneri di ammortamento di mutui  concessi alle regioni Molise, Liguria
e Abruzzo per un importo complessivo di L. 3.348.255.161;
  Vista  la  legge  di  bilancio   23  dicembre  1996,  n.  664,  per
l'esercizio 1997;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
e della programmazione  economica, per il 1997,  la somma complessiva
di  L. 3.348.255.161  a favore  della Cassa  depositi e  prestiti per
mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 3.348.255.161 e' impegnata, per il 1997,
a favore della Cassa depositi e  prestiti per le finalita' esposte in
premessa secondo lo schema di seguito indicato:
             Regioni                       Importi (in lire)
                --                                 --
Regione Molise ...................           1.843.047.817
Regione Liguria ..................           1.278.052.991
Regione Abruzzo ..................             227.154.353
                                             _____________
                  Totale .........           3.348.255.161