Art. 5.
           Durata complessiva degli studi e durata annuale
                   o semestrale degli insegnamenti
  Gli insegnamenti del piano  di studio corrispondono, nel complesso,
a   venti  annualita',   cioe'   a   quaranta  semestralita'.   Venti
semestralita' sono  collocate nel primo biennio,  venti semestralita'
nel secondo biennio.
  La  decisione  intorno  alla  durata  annuale  o  semestrale  degli
insegnamenti e'  demandata, anno per  anno, al consiglio di  corso di
laurea, compatibilmente  con le indicazioni delle  note alle seguenti
tabelle I, II, III e IV.
  Per sostenere gli esami del  biennio di indirizzo, lo studente deve
avere   superato  almeno   dodici   semestralita'   o  annualita'   e
semestralita'  ad  esse  corrispondenti, ritenute  propedeutiche  dal
consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di
informatica.  Il piano  di studio  deve prevedere,  su decisione  del
consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costituivi del secondo
biennio,  corrispondenti  a  dodici   semestralita'  o  annualita'  e
semestralita' ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.
  L'articolazione  del corso  di  laurea,  i piani  di  studio con  i
relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato,
le  prove  di  valutazione  della  preparazione  degli  studenti,  la
propedeuticita'   degli   insegnamenti,   il   riconoscimento   degli
insegnamenti seguiti  presso altri corsi di  laurea, sono determinati
dalle strutture  didattiche, con  le modalita'  previste dal  comma 2
dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i
consigli  delle  strutture  didattiche determineranno,  con  apposito
regolamento, quanto  espressamente previsto dal comma  2 dell'art. 11
della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facolta':
  a)  definisce, su  proposta del  consiglio di  corso di  laurea, il
piano  di  studi  ufficiale  del corso  di  laurea,  comprendente  le
denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento che costituiscono
le  singole semestralita'  o  annualita' corrispondenti,  i cui  nomi
devono essere desunti dai settori scientificodisciplinari;
  c) stabilisce le  qualificazioni piu' opportune, quali  I, II, III,
istituzioni, nonche' tutte le altre  che giovino a differenziare piu'
esattamente  il  livello  ed   i  contenuti  didattici,  compresa  la
possibilita' di  biennalizzare o triennalizzare le  discipline per le
quali cio' sia ritenuto utile  ai fini della formazione professionale
e culturale  dello studente, anche  su istanza dei  singoli studenti,
all'interno dei piani di studio individuali.
  I   consigli  delle   strutture   didattiche  competenti   potranno
sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri
insegnamenti strettamente  affini, con identiche finalita'  e analogo
contenuto   culturale,   e   comunque   entro   lo   stesso   settore
scientificodisciplinare.