Art. 6.
                           Esame di laurea
  Per  essere ammesso  all'esame  di laurea,  lo  studente deve  aver
superato gli esami degli insegnamenti  annuali e semestrali del primo
biennio, per una durata pari a  venti semestralita' e gli esami degli
insegnamenti del biennio  di indirizzo scelto, per una  durata pari a
venti semestralita',  e dovra' aver ottenuto  un giudizio favorevole,
secondo  modalita'  stabilite  dalla  facolta',  al  termine  di  una
annualita'  o due  semestralita' di  una  lingua straniera  e di  una
semestralita' di informatica e delle attivita' di tirocinio previste.
L'accertamento finale del profitto, di  regola, avviene per i singoli
insegnamenti.  Il consiglio  di corso  di laurea  puo' deliberare  di
accorpare in un'unica  prova di esame due  insegnamenti semestrali di
uno stesso  raggruppamento disciplinare  o di  diverso raggruppamento
ma, compresi  nella stessa area nelle  seguenti tabelle I, II,  III e
IV.
  L'esame  di  laurea  consiste  nella discussione  di  un  elaborato
scritto coerente con il piano di studio.