Art. 6. Esame di laurea Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralita' e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralita', e dovra' aver ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalita' stabilite dalla facolta', al termine di una annualita' o due semestralita' di una lingua straniera e di una semestralita' di informatica e delle attivita' di tirocinio previste. L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea puo' deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma, compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV. L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.